Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e disponibilità dell’azione (TAR Molise n. 272 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, governato dal principio dispositivo, la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione. Essa può pertanto rinunciare al ricorso o dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione. Il giudice ha il dovere di accertare d’ufficio l’effettiva sussistenza dell’interesse solo ove la parte insista per la decisione. Non ha invece il potere di procedere d’ufficio quando la parte deduca di non avere più interesse, non potendo sostituirsi alla valutazione di questa sull’insussistenza dell’interesse ad agire. In tal caso è tenuto, in ossequio al principio dispositivo, a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Fatto

La ricorrente, cooperativa che gestisce una struttura residenziale per anziani, ha impugnato la diffida con cui il Comune di Monteroduni le intimava di completare l’organico secondo il Regolamento regionale n. 1 del 27 febbraio 2015, unitamente alle note regionali e ai verbali dell’ispezione igienico-sanitaria eseguita dal N.A.S. nel 2022. Deduceva l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, il deficit motivazionale e l’errata applicazione del regolamento, sostenendo che l’organico rinvenuto dagli accertatori fosse conforme alle prescrizioni.

Si costituiva l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per le amministrazioni statali e regionali, eccependo l’infondatezza del ricorso; il Comune non si costituiva. Nel corso del giudizio la sola difesa erariale depositava memoria e documenti, mentre la parte ricorrente non produceva più alcunché e lasciava ineseguita l’ordinanza presidenziale istruttoria n. 146/2024. All’udienza del 18 giugno 2025 la ricorrente dichiarava che nelle more era sopravvenuto il difetto di interesse alla decisione della causa; la difesa erariale insisteva per il favore delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la ricorrente ha inequivocabilmente rappresentato di non avere più interesse alla decisione di merito, in coerenza con il proprio contegno processuale, avendo lasciato ineseguita l’ordinanza istruttoria. Ne consegue che al giudice non resta che definire il giudizio con la pertinente pronuncia in rito.

Il Tribunale richiama l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2018, secondo cui il processo amministrativo è governato dall’impulso di parte. Le disposizioni degli artt. 35 e 84 cod. proc. amm. testimoniano l’attualità di tale configurazione: la parte che propone il ricorso può rinunciarvi in qualsiasi momento, anche nel giudizio di appello, e persino rinunciare agli effetti della sentenza di primo grado. Tale diritto potestativo, insindacabile dal giudice, si estende anche alla tutela cautelare, facoltativamente richiesta dalla parte impugnante.

Da ciò deriva che fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione il ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione. Può quindi rinunciare al ricorso o dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione. In tale seconda ipotesi il giudice amministrativo, pur avendo il dovere di accertare d’ufficio l’effettiva sussistenza dell’interesse ove la parte insista per la decisione, non ha il potere di procedere d’ufficio quando la parte deduca di non avere interesse.

Il Collegio esclude dunque che il giudice possa sostituirsi alla valutazione della parte in ordine all’insussistenza dell’interesse ad agire. In ossequio al principio dispositivo è senz’altro tenuto alla declaratoria di improcedibilità, come già affermato da Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3848 del 2016 e da TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, n. 3066 del 2021.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese processuali sono compensate tra tutte le parti costituite, sussistendone le eccezionali ragioni previste dalla legge. Il Tribunale dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo della parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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