Corso quadriennale per vicecommissari: nessun computo dell’anzianità (TAR Molise n. 169 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il periodo di frequenza del corso quadriennale per allievo aspirante vicecommissario presso l’Istituto Superiore di Polizia, previsto dall’art. 6, lett. a), d.P.R. n. 341 del 1982, non integra un rapporto di servizio con l’Amministrazione e non è computabile ai fini dell’anzianità di servizio e previdenziale. Durante il corso l’allievo non appartiene ancora ai ruoli della Polizia di Stato e la sua attività è finalizzata all’acquisizione di elementi formativi, non a una prestazione lavorativa. Manca perciò il sinallagma tra trattamento economico e prestazione, elemento essenziale del rapporto di lavoro. Le previsioni del d.P.R. n. 341 del 1982 che equiparano i corsisti ai dipendenti sotto profili determinati non valgono a fondare l’equiparazione previdenziale, che richiede un espresso intervento normativo.
Il Fatto
I ricorrenti, appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato e in servizio in Molise, erano stati nominati vicecommissari dopo aver frequentato con esito positivo il corso quadriennale per allievo aspirante vicecommissario presso l’Istituto Superiore di Polizia. Con istanza del 27 luglio 2020 hanno chiesto al Dipartimento della Pubblica Sicurezza il riconoscimento, ai fini dell’anzianità di servizio e della contribuzione previdenziale, dei quattro anni di durata del corso.
Il Ministero ha respinto l’istanza con nota del 13 novembre 2020. I ricorrenti hanno impugnato il diniego davanti al TAR Molise, chiedendo l’annullamento dell’atto e l’accertamento del diritto al riconoscimento previdenziale e di carriera. L’Amministrazione ha eccepito l’incompetenza territoriale, la tardività e il bis in idem, e nel merito ha contestato l’equiparazione del corso a effettiva attività di servizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso ma esamina prima le eccezioni preliminari. L’eccezione di tardività è infondata: la domanda, volta al riconoscimento di un diritto soggettivo, è sottoposta all’ordinario termine di prescrizione. Il bis in idem non sussiste, perché il precedente giudizio davanti al TAR Lazio aveva causa petendi diversa, mirando all’equiparazione del primo biennio del corso al servizio di leva ai sensi dell’art. 20 della legge n. 958 del 1986.
Quanto alla competenza, il Tribunale applica l’art. 13, comma 2, c.p.a., che per le controversie dei pubblici dipendenti individua il foro inderogabile nella sede di servizio. Richiamando Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 37/2012, il Collegio chiarisce che la regola riguarda le pretese inerenti al rapporto di lavoro. L’argomento dell’Amministrazione sulla potenziale estensibilità del riconoscimento a una platea più vasta è respinto: attrarre al TAR Lazio simili controversie svuoterebbe la riserva di competenza.
Nel merito, la censura di contraddittorietà del comportamento amministrativo non convince. Le ritenute operate durante il corso erano solo assistenziali e non previdenziali, come chiarito dalla nota ministeriale del 28 novembre 1985. Le previsioni del d.P.R. n. 341 del 1982 che avvicinano i corsisti ai dipendenti operano sotto profili diversi e non dimostrano l’esistenza di un rapporto di lavoro.
Il Collegio aderisce all’orientamento consolidato: TAR Lazio, Sez. I, n. 3331/2019 esclude l’analogia tra rapporto di impiego e corso di formazione; Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2424/2012 nega la valutabilità del quadriennio ai fini dell’anzianità. Il trattamento economico del corsista non è corrispettivo di una prestazione, con conseguente assenza di sinallagma. L’art. 59 della legge n. 121/1981, sulla misura proporzionale del trattamento, conferma la diversità rispetto a una retribuzione da rapporto di servizio.
Il secondo motivo è infondato: l’art. 1811 del codice dell’ordinamento militare riguarda carriere e qualifiche differenti, e la disciplina specifica ivi prevista depone per la necessità di un espresso intervento normativo. Il principio di equiordinazione della legge n. 124/2015 e il d.lgs. n. 95/2017 non recano alcuna disciplina puntuale sul punto. La disparità rispetto ai colleghi già in ruolo è esclusa, poiché per costoro il rapporto di servizio era già instaurato e operava l’aspettativa ex art. 11 d.P.R. n. 341/1982. Il terzo motivo è manifestamente infondato, in linea con TAR Lazio, Sez. I, n. 3331/2019. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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