Ottemperanza improcedibile per integrale pagamento delle somme dovute (TAR Puglia n. 1623 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la sopravvenuta e integrale soddisfazione della pretesa azionata, risultante da documentazione dell’amministrazione e confermata dalla parte ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., con declaratoria di improcedibilità del ricorso. La pronuncia di cessazione definisce la controversia nel merito e presuppone che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo, sì da non residuare alcuna utilità alla decisione di merito. Il pagamento delle somme liquidate dal giudice civile, attestato dagli speciali ordini di pagamento, integra tale satisfattività piena.

Il Fatto

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Lecce del 17.05.2025, con la quale il Ministero della Difesa era stato condannato al risarcimento del danno per il decesso di un congiunto, con somme liquidate in favore di ciascuno degli attori e con condanna alle spese, da distrarre in favore del procuratore antistatario. La sentenza, notificata ai fini dell’esecuzione e passata in giudicato, non risultava spontaneamente eseguita.

Con ricorso di ottemperanza i ricorrenti hanno chiesto l’ordine di pagamento delle somme oltre interessi e la nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia. Costituitasi l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, il Ministero ha depositato speciali ordini di pagamento attestanti gli integrali pagamenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, nelle more del giudizio, l’amministrazione resistente ha documentato il pagamento integrale delle somme previste dalla sentenza civile. La circostanza è stata confermata a verbale dal difensore dei ricorrenti in camera di consiglio, che ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Il Tribunale ha applicato l’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui, qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere. La norma è stata letta in coerenza con la richiesta espressa dalla difesa dei ricorrenti.

Il percorso argomentativo si fonda sulla giurisprudenza richiamata, secondo cui la pronuncia di cessazione definisce la controversia nel merito e richiede una attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato. È decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cons. Stato, sez. V, n. 823 del 2024).

Su queste basi il ricorso di ottemperanza è stato dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere. Il Collegio ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali, in ragione della peculiarità fattuale e dell’evoluzione della controversia, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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