Perdita di chance da mancata contrattualizzazione sanitaria liquidata al 5% del budget (TAR Sicilia n. 249 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità della pubblica amministrazione per illegittimità provvedimentale segue il paradigma dell’illecito extracontrattuale: richiede l’accertamento dell’atto illegittimo, del danno ingiusto e del nesso causale, oltre all’attribuibilità psicologica della condotta, costituendo l’illegittimità dell’atto un indice presuntivo di colpa. Il danno derivante dalla mancata contrattualizzazione di una struttura sanitaria accreditata si configura come perdita di chance e non si commisura al risultato perduto, ma alla possibilità perduta di realizzarlo. La liquidazione equitativa si parametra al budget minimo di ingresso riconosciuto alla struttura, applicando una percentuale di utile del 5% del budget annuo, con esclusione di criteri automatici e forfettari. Sulla parte ricorrente grava l’onere di indicare i parametri di quantificazione, secondo il criterio della vicinanza della prova.
Il Fatto
Un operatore sanitario, titolare di una struttura accreditata ma non contrattualizzata dal servizio sanitario regionale, ricorre al TAR Sicilia chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale subìto. Il presupposto è la sentenza del CGARS n. 658 del 31 maggio 2022, che aveva accertato l’illegittima condotta dell’amministrazione per non aver avviato la contrattualizzazione delle prestazioni.
Il ricorrente quantifica il danno assumendo un budget annuo di € 32.000,00, da computare per ciascun anno nel periodo 21.04.2017-31.05.2022, e un coefficiente di utile del 10%, prudenzialmente inferiore al 19,52% ricavabile dalle dichiarazioni dei redditi. L’azienda sanitaria resistente eccepisce l’assenza di prova degli elementi costitutivi della responsabilità, sostenendo che dall’illegittimità del provvedimento non discende necessariamente il diritto al risarcimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama i principi generali in materia di risarcimento da atto illegittimo, ribadendo che l’illegittimità provvedimentale costituisce indice presuntivo della colpa, salva prova contraria dell’errore scusabile. Ricorda inoltre che l’onere di quantificare il danno impone alla parte di fornire al giudice quantomeno i parametri di liquidazione, senza rimettere a quest’ultimo l’individuazione.
La sentenza del CGARS, posto su cui il ricorrente fonda la pretesa, non basta di per sé a dimostrare con certezza il danno. Essa afferma il diritto alla contrattualizzazione in via tendenziale e non automatica, chiarendo che la convocazione non implica il riconoscimento del budget minimo di ingresso.
Tuttavia il Collegio ritiene provato il danno sotto il profilo dell’an: la struttura ha effettivamente conseguito il bene della vita per l’anno 2023, in forza del contratto stipulato in data 19 settembre 2023, e l’amministrazione non ha offerto adeguata giustificazione circa eventuali ostacoli oggettivi alla conclusione del procedimento.
Quanto al quantum, il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui spetta all’impresa danneggiata offrire la prova dell’utile concretamente conseguibile, poiché nell’azione risarcitoria il principio dispositivo opera con pienezza e il criterio della vicinanza della prova ne determina il riespandersi. La giurisprudenza richiede prova rigorosa della percentuale di utile effettivo, rifuggendo criteri automatici e forfettari.
Il Collegio preferisce alla percentuale del 10% indicata dal ricorrente quella del 5% del budget annuo minimo, in considerazione del fatto che si verte in tema di perdita di chance, non commisurabile al risultato perduto ma alla possibilità perduta di realizzarlo. La domanda è dunque accolta, con liquidazione al 5% del budget annuo, da incrementare di rivalutazione e interessi legali. Ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., l’azienda sanitaria dovrà formulare entro centottanta giorni un’offerta risarcitoria conforme ai criteri enucleati. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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