L’azzeramento della capacità edificatoria in zona agricola è espressione della discrezionalità del pianificatore (TAR Puglia n. 409 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il piano urbanistico generale costituisce espressione del potere pianificatorio, caratterizzato da ampia discrezionalità che concerne sia le scelte di organizzazione edilizia del territorio, sia le più ampie opzioni di sviluppo socioeconomico. La mancata previsione di capacità edificatoria in favore di un’area agricola non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, salvo che emergano circostanziati profili di illogicità o contraddittorietà dell’azione amministrativa. La presenza di vincoli sovraordinati di natura paesaggistica non impone, di per sé, l’azzeramento della capacità edificatoria, ma può legittimamente sostenerlo nell’ambito delle valutazioni discrezionali del pianificatore. L’incarico di commissario ad acta per l’approvazione del piano può essere svolto da un funzionario regionale, senza che ciò determini un conflitto di interessi con le funzioni istituzionali dell’ente di appartenenza.
Il Fatto
Un proprietario di terreni ricadenti in zona agricola ha impugnato la deliberazione del Commissario ad acta con cui era stato approvato il nuovo PUG del Comune, nella parte in cui l’area era destinata a “contesto rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico”, senza alcuna capacità edificatoria. Il ricorrente lamentava l’eccesso di potere del Commissario, nominato dalla Regione in sostituzione del Consiglio comunale per la dichiarata incompatibilità degli amministratori, e l’illegittimità dell’azzeramento della capacità edificatoria. A sostegno delle censure deduceva che la delibera regionale di rilievi non giustificava la totale eliminazione di ogni capacità edificatoria, non essendo la presenza di vincoli paesaggistici ragione sufficiente per una “pianificazione protettiva” generalizzata.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente escluso che il Commissario ad acta abbia ecceduto dal perimetro delle proprie competenze. Il funzionario regionale è stato legittimamente chiamato a svolgere le funzioni pianificatorie del Consiglio comunale, resosi impossibilitato a deliberare per la dichiarata incompatibilità di Sindaco, Giunta e tredici consiglieri. Nessuna ragione preclusiva deriva dalla sua appartenenza all’Amministrazione regionale, non sussistendo vincoli correlati alle funzioni istituzionali dell’ente datoriale.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che le censure si muovono su un piano essenzialmente formale, senza indicare per quale concreta ragione la mancata previsione di capacità edificatoria sarebbe incongrua o afflittiva. In assenza di contestazioni circostanziate, le scelte del PUG sulla zona agricola vanno ricondotte alla discrezionalità del pianificatore comunale: il disegno urbanistico di uno strumento generale rappresenta l’espressione di un potere che abbraccia sia le scelte di organizzazione edilizia sia le opzioni di sviluppo socioeconomico del territorio, come affermato da Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 9333 del 2025.
Il giudice amministrativo non può quindi sindacare il merito delle valutazioni pianificatorie, potendo intervenire solo in presenza di profili di illogicità o contraddittorietà. Nel caso di specie, peraltro, l’area era già tipizzata come agricola dal Piano di fabbricazione ed è rimasta tale con il nuovo PUG, senza alcun aggravamento della posizione del proprietario. La scelta comunale di tutelare le aree agricole risultava infine coerente con i rilievi regionali che avevano evidenziato la rilevanza paesaggistica del territorio agrario e la necessità di rafforzarne la funzione agricola. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato.
Nota della Redazione
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