Ottemperanza al giudicato per la Carta del docente: l’inottemperanza dell’Amministrazione e la nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3271 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza dell’Amministrazione intimata, ordina l’esecuzione del giudicato, assegnando un termine per provvedere. L’entità delle somme richieste dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, che deve comunque verificarne l’esatta misura, quanto a capitale residuo e interessi, secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice nomina un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, il quale provvede in via sostitutiva all’adozione di tutti gli atti necessari.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per l’anno scolastico 2023/2024, la somma di euro 500,00 mediante l’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata, ma l’Amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa creditoria. La ricorrente proponeva, quindi, ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto la pretesa fatta valere era sorretta da idonea documentazione e non era stata adeguatamente contrastata dall’Amministrazione, fondandosi su un titolo avente efficacia di giudicato. Ha, pertanto, dichiarato l’inottemperanza del Ministero, ordinando l’esecuzione del giudicato. Il TAR ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma ha la sola funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo e dalle norme applicabili. Ne consegue che i conteggi degli interessi prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione, la quale deve verificarne la misura e la decorrenza secondo i parametri di cui agli artt. 1282 e ss. cod. civ..
Il Tribunale ha, altresì, rilevato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che obbligano le Amministrazioni statali al pagamento di somme di denaro, termine decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.
Accogliendo il ricorso, il TAR ha assegnato all’Amministrazione un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo esecutivo, dedotti gli importi già versati, oltre agli accessori di legge maturati e alle spese di registrazione, di copia e di notifica. Per il caso di perdurante inerzia, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale provvederà, su istanza del creditore, entro sessanta giorni dall’investitura, all’esecuzione dell’incarico e all’adozione di tutti gli atti necessari.
Da ultimo, il Collegio ha condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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