Segnalazione Schengen valida impone il diniego vincolato del permesso di soggiorno (TAR Lombardia n. 329 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione Schengen ai fini della non ammissione, valida ed efficace al momento dell’adozione del provvedimento, costituisce causa ostativa all’ingresso e al soggiorno e vincola l’Amministrazione al diniego del permesso di soggiorno, che assume natura di atto vincolato. L’Amministrazione è tenuta soltanto a verificare l’esistenza della segnalazione, la sua riferibilità allo straniero e la sua attuale validità, senza alcun obbligo di sindacare i presupposti e la natura dell’iscrizione. La sopravvenuta cancellazione del nominativo dalla banca dati, documentata con atto successivo al diniego, non prova la carenza originaria del fatto ostativo e non consente l’applicazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, che presuppone sopravvenienze favorevoli intervenute prima del definitivo esercizio del potere amministrativo.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto alla Questura di Mantova il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, a seguito della conclusione positiva della procedura di emersione di cui all’art. 103 d.l. n. 34/2020. Dopo un primo preavviso di rigetto per carenza documentale, la Questura ha respinto l’istanza con decreto del 22 maggio 2023.

A fondamento del diniego l’Amministrazione ha posto la segnalazione delle autorità francesi nel Sistema informativo Schengen, correlata a una espulsione disposta dalla Prefettura del Dipartimento del VAR il 4 agosto 2021 e valida fino al 4 agosto 2023. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, dolendosi dell’omessa comunicazione del preavviso di rigetto in relazione alla segnalazione SIS e deducendo la sopravvenuta cancellazione del proprio nominativo dalla banca dati.

La Motivazione della Corte

Il TAR muove dall’art. 4, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, che vieta l’ingresso agli stranieri espulsi e a quelli segnalati ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico. Il richiamo all’art. 96 della Convenzione applicativa dell’Accordo di Schengen, resa esecutiva dalla legge n. 388/1993, consente al Collegio di qualificare la segnalazione come causa ostativa anche al rilascio del titolo di soggiorno.

La prevalente giurisprudenza amministrativa, richiamata nel testo, ha chiarito che la segnalazione proveniente dal Paese inseritore vincola la P.A. al diniego, restando demandata soltanto la verifica dell’esistenza della segnalazione, della riferibilità soggettiva e della sua validità attuale. Ne deriva che il diniego costituisce atto vincolato, senza obbligo di esaminare i presupposti dell’iscrizione.

Nel caso concreto la segnalazione era valida al momento del diniego: questo è del 22 maggio 2023, mentre la segnalazione risultava efficace sino al 4 agosto 2023. La documentazione prodotta dal ricorrente, attestante l’assenza dei dati nella banca dati, reca la data del 1° settembre 2023 ed è dunque successiva al provvedimento impugnato. Essa dà conto della sola situazione esistente a quel momento e non prova la carenza del fatto ostativo al momento dell’adozione.

Il Collegio esclude pertanto l’applicabilità dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, che presuppone sopravvenienze favorevoli intervenute prima del definitivo esercizio del potere amministrativo. Infine, in ragione della natura vincolata del potere, le censure sulla violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 sono infondate, operando la sanatoria di cui all’art. 21-octies della medesima legge: il contenuto del provvedimento non sarebbe stato diverso. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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