Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel processo amministrativo (TAR Lombardia n. 3666 del 13.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è nella piena disponibilità della parte, che può dichiarare di non avere più interesse alla decisione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. A fronte di tale dichiarazione il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione, e deve pertanto dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La natura in rito della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La ricorrente aveva impugnato gli atti della procedura concorsuale per esami e titoli bandita per il profilo di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, indetta con DDG n. 2015 del 2018. Oggetto del gravame erano, tra gli altri, il verbale di valutazione della prova pratica che le aveva attribuito un punteggio di diciannove, la griglia di correzione dell’elaborato tecnico-pratico, gli avvisi e i decreti di pubblicazione degli ammessi alla prova orale e le graduatorie finali di merito pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.

Nel corso del giudizio, con memoria del 25 ottobre 2024, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso e ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse. La causa è stata quindi trattenuta per la decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 15 novembre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato la dichiarazione della parte come inequivoca rinuncia all’interesse alla decisione. Da qui la conseguenza processuale: il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, a norma dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il percorso argomentativo muove dal principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione. Il ricorrente può dichiarare di non avere più interesse sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, provocando la presa d’atto del giudice.

Il giudice amministrativo non dispone del potere di procedere d’ufficio, né di quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione. La verifica giudiziale resta quindi circoscritta all’accertamento dell’avvenuta manifestazione di volontà, senza margini di apprezzamento nel merito della scelta compiuta dalla parte.

Il Collegio ha richiamato sul punto un orientamento consolidato del giudice d’appello: Cons. Stato, sez. III, n. 7816 dell’8 settembre 2022, Cons. Stato, sez. III, n. 4031 del 23 maggio 2022 e Cons. Stato, sez. IV, n. 968 del 10 febbraio 2022.

Quanto alle spese, la loro compensazione è stata disposta in considerazione della natura in rito della decisione, che non implica alcun accertamento sulla fondatezza dell’impugnazione. Il Tribunale ha infine ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa e disposto l’oscuramento delle generalità della ricorrente e di ogni altro dato identificativo, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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