Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta del docente (TAR Puglia n. 1289 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione inadempiente di dare integrale esecuzione al decisum entro un termine perentorio, non essendo sufficiente l’inerzia serbata né l’assenza di eccezioni sull’avvenuto adempimento. La nomina del commissario ad acta va riservata all’eventualità che l’inadempimento perduri oltre il termine assegnato, non essendo configurabile un automatismo. La penalità di mora ex art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm. non va applicata automaticamente: il giudice ne valuta la congruità in relazione al comportamento esecutivo dell’Amministrazione, anche in presenza di carenze organiche.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza n. 1857/2023 del Tribunale di Trani, Sezione lavoro, con la quale il giudice ordinario ha dichiarato il suo diritto al beneficio economico della cosiddetta Carta del docente, condannando il Ministero all’attribuzione del bonus per cinque annualità, pari a € 2.500,00, oltre spese.

La sentenza è stata notificata all’Amministrazione in data 23.11.2023 ed è passata in giudicato per mancata proposizione di gravame. Decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il ricorrente adisce il TAR chiedendo l’ordine di esecuzione, la fissazione di modalità e termini, la nomina di un commissario e la condanna alla penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, a fronte del giudicato promanante dalla sentenza del giudice del lavoro, l’Amministrazione non ha eccepito l’avvenuto adempimento delle obbligazioni né ha fornito alcuna giustificazione sull’inerzia serbata. L’inadempimento è dunque conclamato.

Su questa premessa il TAR ordina al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica se anteriore, procedendo al pagamento di € 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge.

La nomina del commissario ad acta viene riservata all’eventualità che, dopo il termine previsto, si protragga l’inadempimento. Il Collegio tiene conto del comportamento esecutivo rilevato in omologhe cause dopo l’adozione di sentenze di ottemperanza, in cui il ritardo è stato determinato dalle carenze organiche dell’Amministrazione.

Per le medesime ragioni il TAR respinge la domanda di condanna alla penalità di mora, non ritenendo congrua l’applicazione di tale misura nel caso di specie. Sussistono infine giusti motivi di equità per la compensazione delle spese.

Il ricorso per ottemperanza è quindi accolto nei termini indicati, con ordine di esecuzione rimesso all’Autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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