Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 252 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore ha diritto al soddisfacimento della pretesa accertata dal giudicato, ma l’ammontare delle somme liquidate dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: interessi e accessori vanno verificati nella loro esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. Le Amministrazioni dello Stato dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento prima che possa avviarsi il recupero coattivo. Accertata l’inottemperanza, il giudice assegna all’Ente un termine per adempiere e nomina sin d’ora il commissario ad acta, che assume le funzioni solo su istanza del creditore dopo l’inutile decorso del termine. Il commissario è un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, sicché non gli è dovuto alcun compenso.
Il Fatto
Un docente agisce davanti al TAR Lombardia per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di -OMISSIS-. Il titolo aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 2.000,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
La sentenza era passata in giudicato, come attestato ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed era stata notificata. L’Amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa. Il creditore propone allora ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Ministero si costituisce per resistere.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato e va accolto. La pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Collegio precisa la natura del giudizio: l’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma serve soltanto a consentirne il soddisfacimento. La sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolata dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il TAR rileva poi che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30: dalla notificazione del titolo esecutivo le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono di tale intervallo per eseguire i provvedimenti che le obbligano al pagamento di somme di danaro, prima che possa avviarsi l’azione per il recupero coattivo.
Accolta l’ottemperanza e dichiarata l’inottemperanza dell’Ente, il giudice assegna un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione se antecedente, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli accessori di legge e degli oneri di registrazione, spese di esame, copia e notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, negli stessi limiti.
Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari. Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non è dovuto alcun compenso. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, liquidata in dispositivo, con distrazione ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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