L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel processo amministrativo (TAR Sicilia n. 1595 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 84, ultimo comma, cod. proc. amm., anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti, il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa. L’inequivoca dichiarazione del ricorrente in udienza, che attesti il venire meno dell’utilità della pronuncia, rende evidente il difetto sopravvenuto dell’interesse e impone la declaratoria di improcedibilità. La regola si fonda sul principio dispositivo che regge il processo amministrativo: la parte è libera di non coltivare la pretesa e il giudice non può sostituirsi ad essa. La declaratoria prescinde dall’esame del merito dei motivi e non implica alcuna valutazione di fondatezza dell’atto impugnato.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile con annesso fabbricato rurale, impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di un manufatto in cemento armato di circa 140 mq e di una piscina, realizzati in assenza di permesso di costruire e accertati dalla polizia municipale nel corso di un sopralluogo.

Deduceva la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, nonché la violazione dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, lamentando che l’amministrazione avesse disposto l’acquisizione gratuita dell’area ulteriore rispetto al sedime senza indicare le modalità di determinazione della sua estensione. Il Comune non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

All’udienza di smaltimento il ricorrente dichiarava che parte dell’abuso era stata demolita e che la restante era stata autorizzata con successiva presentazione di SCIA, concludendo per la cessazione della materia del contendere. La dichiarazione, secondo il Tribunale, è idonea a fondare la decisione sul solo piano processuale.

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui l’art. 84, ultimo comma, cod. proc. amm. consente al giudice di trarre argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse da fatti o atti univoci intervenuti dopo la proposizione del ricorso e dal comportamento delle parti, citando Cons. Stato, Sez. VI, n. 281 del 2020 e TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1472 del 2021.

Nella specie, l’inequivoca dichiarazione resa in udienza rende univocamente evidente il venir meno dell’interesse alla definizione della controversia. Il Tribunale sottolinea che il processo amministrativo si regge sul principio dispositivo: la parte che rinunci a coltivare la pretesa non può ottenere una pronuncia di merito, e il giudice deve prendere atto dell’esito sopravvenuto.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nessuna statuizione sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune. Il Collegio dispone la comunicazione della sentenza alla Prefettura e al Comune per quanto di rispettiva competenza, e ordina l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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