Carta del docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Toscana n. 1611 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito per l’ottemperanza di un giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario in materia di Carta elettronica del docente, accerta l’inadempimento dell’Amministrazione e ne ordina l’esecuzione integrale entro un termine perentorio. In caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora il commissario ad acta affinché provveda in sostituzione dell’ente debitore. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. La soccombenza dell’Amministrazione giustifica la condanna alle spese, liquidate tenendo conto del carattere seriale della controversia.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Siena, sezione lavoro, n. 520 del 19 luglio 2024, era stato accertato il diritto della ricorrente all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui alla legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/23. Il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato a corrispondere l’importo nominale di € 500,00 per ciascuna annualità, oltre interessi legali, secondo le modalità dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.

Passata la sentenza in giudicato, come da attestazione della cancelleria del 5.02.2025, e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, la creditrice ha convenuto il Ministero davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta, chiedendo altresì la penalità di mora. L’Amministrazione si è costituita senza formulare deduzioni sul merito.

La Motivazione della Corte

Il collegio rileva che non risulta dagli atti che il titolo giudiziale sia stato eseguito. Su questa constatazione si fonda l’accoglimento del ricorso: l’inerzia dell’Amministrazione debitrice integra il presupposto dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.

Il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza, provvedendo a ogni adempimento necessario. Conferma così l’effettività della tutela esecutiva del credito già accertato dal giudice del lavoro.

Per il caso di ulteriore inadempienza il collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta che la parte gli presenterà dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione, curando anche il pagamento delle somme ancora dovute.

Quanto alla penalità di mora, il collegio ritiene che il ritardo maturato giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore della procuratrice antistataria. Il collegio ne commisura l’importo al carattere seriale e al non elevato livello di complessità della causa, in relazione ai numerosi e analoghi precedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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