Cure all’estero, diniego illegittimo per difetto di motivazione tecnica (TAR Puglia n. 366 del 12.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autorizzazione alla fruizione di cure presso centri di altissima specializzazione all’estero è espressione di discrezionalità tecnica e rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, dovendosi qualificare la posizione del richiedente come interesse legittimo pretensivo. Il provvedimento negativo deve essere adeguatamente e congruamente motivato, con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, in ossequio all’art. 3 della legge n. 241/1990. La qualificazione del precedente intervento come “fallimento” per il solo fatto di non essere stato risolutivo è errata, collocandosi tra guarigione e inefficacia una gamma di esiti intermedi, tra cui il miglioramento dello stato di sofferenza. Il Centro Regionale di Riferimento deve valutare la patologia concreta e l’effettiva ottenibilità in Italia della prestazione in termini equivalenti, non limitarsi a suggerire centri clinici nazionali privi di raffronto terapeutico.

Il Fatto

Il ricorrente, affetto da grave artrofibrosi del ginocchio sinistro, era stato autorizzato dall’A.S.L. di Lecce a cure in forma indiretta presso un centro di altissima specializzazione texano, dove si era sottoposto a un primo intervento. Con istanza del giugno 2023 chiedeva una nuova autorizzazione per un secondo intervento presso lo stesso centro, allegando documentazione sanitaria di支持o. Il Centro Regionale di Riferimento esprimeva parere negativo, qualificando il primo intervento come “fallimento” perché non risolutivo, e suggeriva una valutazione clinica in Italia presso due strutture private.

La A.S.L. recepiva il parere, ritenuto vincolante, e negava l’autorizzazione. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Puglia, ottenendo in via cautelare dapprima un decreto presidenziale e poi un’ordinanza collegiale favorevoli, che consentivano l’esecuzione del secondo intervento all’estero a carico del S.S.N. Il giudizio proseguiva per la decisione di merito.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio afferma la giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando l’orientamento secondo cui il potere autorizzatorio in materia intermedia la situazione del cittadino che aspira a cure gratuite all’estero. La valutazione dell’amministrazione è di discrezionalità tecnica e involge la complessiva disamina della situazione del paziente.

Passando al merito, il Tribunale rileva che il diniego è del tutto carente di motivazione. Il C.R.R. ha qualificato il primo intervento un “fallimento” sol perché non risolutivo, senza considerare gli esiti effettivi e la documentazione prodotta. Richiamando la propria sentenza n. 2041 del 2018, il Collegio sottolinea che i limiti normativi in tema di rimborsi vanno contemperati con il diritto alla salute, costituzionalmente garantito, la cui tutela prevale sulle valutazioni di economicità.

Il Tribunale censura l’equazione tra mancata guarigione e inefficacia del trattamento: tra i due estremi si collocano infinite situazioni intermedie, tra cui il miglioramento dello stato di sofferenza fisica e morale. Il C.R.R. ha inoltre omesso di valutare la documentazione allegata alla seconda istanza e ha contraddittoriamente ritenuto non specialista un medico sulla cui relazione si era basata la precedente autorizzazione.

Quanto al suggerimento di rivolgersi a centri italiani, il Collegio lo reputa inconferente, generico e insufficiente. Compito del C.R.R. non è consigliare un centro di consulto, ma valutare se le prestazioni richieste siano effettuabili in Italia in modo corrispondente a quanto offerto all’estero, ancorando la valutazione alla patologia concreta. Il provvedimento viola dunque l’art. 3 della legge n. 241/1990 e i parametri del D.M. 3 novembre 1989.

Il ricorso è accolto e i provvedimenti impugnati annullati. È invece rigettata, perché domanda nuova non contenuta nel ricorso, la richiesta di rimborso delle spese dell’accompagnatore. Le spese seguono la soccombenza verso la Regione Puglia, il cui parere vincolante ha determinato il diniego, e sono compensate verso la A.S.L.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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