Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Puglia n. 91 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione e può, quindi, dichiarare di avere perduto interesse alla stessa. Il giudice, non disponendo del potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, deve limitarsi a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione esplicita della parte è sufficiente a fondare tale esito, senza necessità di scrutinio nel merito delle censure. La sopravvenuta esecuzione integrale del servizio da parte dell’aggiudicatario integra il venir meno dell’interesse sostanziale all’affidamento.

Il Fatto

La società ricorrente impugna i verbali del 20 e 21 marzo 2024 con cui il Comando Stazione Navale della Marina Militare di Taranto ha aggiudicato, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la concessione dei servizi spiaggia e bar presso uno stabilimento elioterapico. Deduce la mancanza in capo all’aggiudicataria dei requisiti di cui all’art. 7.2.2, lett. a) e c), del disciplinare, l’errata valutazione dell’offerta tecnica e l’incongruità di quella economica ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023. Con motivi aggiunti del 17 giugno 2024 impugna l’atto dispositivo di aggiudicazione definitiva e l’atto negoziale stipulato, dolendosi anche del diniego di autotutela.

Le istanze cautelari sono respinte prima con decreto presidenziale e poi con ordinanza collegiale. Il 3 gennaio 2025 la ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse, avendo l’aggiudicataria integralmente svolto il servizio oggetto di gara.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta una questione di ordine processuale, che assorbe ogni censura nel merito. Rileva come sia principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, abbia la piena disponibilità dell’azione. Ne deriva la facoltà di dichiarare di avere perduto interesse alla decisione.

Da tale premessa il Collegio trae la conseguenza che il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. La rinuncia all’interesse preclude pertanto ogni scrutinio di merito e impone la declaratoria di improcedibilità.

Il Tribunale verifica che la dichiarazione proveniente dalla società ricorrente è esplicita e fondata su un fatto obiettivo: l’esecuzione integrale del servizio da parte dell’aggiudicataria, che ha determinato il venir meno dell’interesse sostanziale all’affidamento. Su questa base dichiara il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

La declaratoria assorbe ogni altra questione, incluse quelle di ricevibilità e ammissibilità pure sollevate dalle parti resistenti. Il Collegio dispone l’integrale compensazione delle spese processuali, in considerazione dell’esito e della condotta delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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