Concessioni di servizi, sconto sui listini e verifica di congruità dell’offerta (TAR Puglia n. 90 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle concessioni di servizi il ribasso percentuale offerto dai concorrenti si applica al listino prezzi a base d’asta dei servizi, non al valore stimato della concessione, che costituisce solo parametro indicativo per verificare la congruità dell’offerta economica. La verifica di anomalia dell’offerta di concessione ha ad oggetto l’attendibilità di una previsione economico-finanziaria e si connota per un alto tasso di discrezionalità tecnica, essendo sindacabile in sede di legittimità solo per evidenti errori di fatto o macroscopica irragionevolezza. Il giudizio di congruità deve essere complessivo e non limitato ad aspetti isolati dell’offerta. La certificazione di qualità rilasciata da ente accreditato da un organismo facente parte degli accordi EA MLA e IAF MLA è valida ed equivalente a quella rilasciata da organismo accreditato in ambito UE, in ossequio ai principi di non discriminazione e libera concorrenza.

Il Fatto

Un’associazione ha partecipato, con un raggruppamento e una società, alla gara per l’affidamento in concessione della gestione di uno stabilimento balneare di un circolo ricreativo, indetta ai sensi dell’art. 473 del d.P.R. n. 90/2010 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito delle valutazioni l’associazione si è collocata seconda, con punti 85,84, mentre un raggruppamento controinteressato si è aggiudicato la concessione. La società terza classificata è stata esclusa per non congruità dell’offerta, avendo indicato costi superiori al valore di € 200.000,00 indicato dalla stazione concedente.

L’associazione ha impugnato l’aggiudicazione, i verbali di gara e la lex specialis, chiedendo l’annullamento, il subentro nel contratto e il risarcimento del danno. Ha dedotto l’omessa esclusione dell’aggiudicataria per offerta economica parziale, la carenza dei requisiti di capacità tecnico-professionale e l’illegittimità del bando. Il TAR ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 323 del 23 maggio 2024 e, nel merito, ha rigettato il ricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha respinto le eccezioni di tardività del ricorso. Richiamata l’Adunanza Plenaria n. 12 del 2 luglio 2020, il Tribunale ha ricostruito lo schema dei diversi momenti di conoscenza degli atti di gara e il differimento del dies a quo in caso di accesso agli atti proposto entro quindici giorni dalla pubblicazione dell’aggiudicazione. Poiché nel caso concreto la pubblicazione sul portale è avvenuta solo verso la metà di aprile 2024, l’istanza del 18 marzo 2024 e l’ostensione del 3 aprile successivo hanno reso tempestivo il ricorso notificato il 3 maggio 2024.

Quanto alla pretesa inammissibilità per mancata impugnazione del diniego di autotutela, il Collegio ha distinto l’atto di conferma in senso proprio dall’atto meramente confermativo, escludendo che il secondo richieda autonoma impugnazione quando difetti una nuova istruttoria e ponderazione degli interessi, come nella specie.

Nel merito, il Tribunale ha respinto il primo motivo. Il calcolo dello sconto va applicato al listino prezzi a base d’asta degli annessi al capitolato, non al valore di € 200.000,00, qualificato esso stesso come indicativo e aleatorio. Ne consegue che l’offerta economica dell’aggiudicataria non era parziale. Il Collegio ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, dettato per gli appalti e non per le concessioni, e ha confermato la valutazione complessiva di congruità, in linea con Cons. Stato, sez. V, n. 3626 del 2023 e Cons. Stato, sez. VI, n. 2885 del 2020.

Il secondo motivo è stato dichiarato infondato. La certificazione di qualità rilasciata da un ente con sede in Albania è stata ritenuta valida: l’organismo di accreditamento DPA partecipa agli accordi EA MLA e IAF MLA, cosicché ACCREDIA è tenuta a riconoscerne la validità. L’art. 46 del d.P.R. n. 207/2010 conferma che sono organi di accreditamento gli enti partecipanti all’EA.

Quanto al terzo motivo, relativo ai punteggi dei criteri A1 e A2, il Tribunale ha qualificato le censure come attinenti al merito amministrativo e alla discrezionalità tecnica della commissione, non sindacabili in assenza di manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti. Infine, la censura sull’illegittimità del bando e sulla parametrazione a 101 giorni è stata respinta, non essendo la durata della stagione balneare conoscibile al momento della pubblicazione. Il ricorso è stato respinto con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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