Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e generica rinuncia ai motivi (TAR Lombardia n. 1281 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, accompagnata dalla rinuncia ai restanti motivi, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Non può invece essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando la ricorrente non alleghi e non dimostri in che modo abbia ottenuto, sia pure in parte, il bene della vita richiesto, sì da consentire di ricostruire in via ipotetica la fondatezza delle prospettazioni iniziali. L’evoluzione della vicenda contenziosa può giustificare la compensazione delle spese.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una struttura sanitaria accreditata, ha impugnato la D.G.R. Lombardia n. XI/1046 del 17.12.2018 e, con due successivi atti di motivi aggiunti, i contratti provvisorio e integrativo per il 2019 stipulati con l’ATS competente, nonché le note con cui l’ATS ha ritenuto tali contratti accettati senza riserva. La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti e, in via incidentale, l’accertamento della annullabilità o nullità dei contratti nelle parti applicative della delibera regionale impugnata.
In vista dell’udienza di merito la ricorrente ha depositato istanza di declaratoria di improcedibilità, rappresentando la cessazione della materia del contendere quanto al motivo sui DRG a rischio di inappropriatezza e il venir meno dell’interesse per gli altri motivi, che ha dichiarato rinunziati. La Regione si è costituita; l’ATS e l’ASST non si sono costituite. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto dell’istanza depositata dalla ricorrente e ne trae le conseguenze sul piano processuale. La dichiarazione della parte di non voler più coltivare la pretesa, con espressa rinuncia ai restanti motivi, evidenzia un sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia di merito.
Tale situazione integra il presupposto dell’improcedibilità previsto dall’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che il Tribunale applica al ricorso introduttivo e a entrambi i motivi aggiunti.
Il Collegio esclude però che ricorrano i presupposti della cessazione della materia del contendere. La ricorrente non ha allegato né dimostrato in che modo avrebbe conseguito, anche solo parzialmente, il bene della vita richiesto. Manca quindi quel riscontro che, in via ipotetica, consentirebbe di ricostruire la fondatezza delle prospettazioni iniziali e di giustificare una pronuncia di cessazione.
La scelta processuale della ricorrente non è assistita da alcun onere probatorio assolto sul punto. Ne deriva che l’unico esito possibile è la declaratoria di improcedibilità, non accompagnata dall’accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati.
Quanto alle spese, l’evoluzione della vicenda contenziosa giustifica la compensazione integrale tra le parti. Il Tribunale ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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