Carenza sopravvenuta di interesse e improcedibilità del ricorso senza presunzione di cessazione (TAR Lombardia n. 1286 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte e non contestata, giustifica l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La cessazione della materia del contendere costituisce evenienza distinta e non può essere pronunciata in via presuntiva: richiede che il ricorrente alleghi e dimostri di avere conseguito, anche in parte, il bene della vita richiesto, così da rendere ricostruibile la fondatezza delle prospettazioni iniziali. La rinuncia ai motivi e l’esaurimento dell’interesse sostanziale non si traducono automaticamente nell’accertamento della fondatezza del ricorso. L’evoluzione del contenzioso e la condotta processuale delle parti giustificano la compensazione delle spese.
Il Fatto
La società ricorrente, ente erogatore di prestazioni sanitarie, ha impugnato la D.G.R. Lombardia n. XI/1046 del 17 dicembre 2018 e, con due successivi atti di motivi aggiunti, le delibere dell’ATS metropolitana di approvazione del contratto provvisorio e del contratto integrativo per il 2019, i contratti medesimi e le note con cui l’ATS li aveva considerati accettati senza riserva. Con i motivi aggiunti ha chiesto anche l’accertamento della annullabilità, nullità, inefficacia o caducazione dei contratti sottoscritti con riserva, nelle parti applicative della delibera regionale.
La Regione Lombardia si è costituita; l’ATS e l’ASST evocate non si sono costituite. In vista dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 19 aprile 2024, la ricorrente ha depositato istanza di declaratoria di improcedibilità, rappresentando la cessazione della materia del contendere sul secondo motivo e il venir meno dell’interesse sui restanti, che ha dichiarato rinunciati, con conseguente caduta dell’interesse anche per i motivi derivati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto dell’istanza e la qualifica come sopravvenuta carenza di interesse. La scansione dei motivi operata dalla ricorrente — contenimento dei DRG a rischio di inappropriatezza, tempi di erogazione delle prestazioni ambulatoriali, storicizzazione dell’abbattimento in sede di liquidazione — viene recepita solo come rappresentazione della parte, non come accertamento del giudice.
Su questa base il Tribunale dichiara l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, richiamando espressamente l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Il percorso argomentativo è lineare: se la parte dichiara di non avere più interesse alla pronuncia di merito, manca il presupposto per una decisione sulla legittimità degli atti impugnati e la pronuncia resta sul piano processuale.
Il passaggio di maggiore interesse è il rigetto della prospettata cessazione della materia del contendere. Il Collegio esclude che ne ricorrano i presupposti perché la ricorrente non ha allegato né dimostrato in che modo avrebbe ottenuto, sia pure in parte, il bene della vita richiesto. Manca quindi quel dato idoneo a consentire di ricostruire, in via ipotetica, la fondatezza delle prospettazioni iniziali, che costituisce il nucleo dell’istituto.
La distinzione non è nominalistica. La cessazione della materia del contendere postula una satisfazione sopravvenuta e un giudizio di probabile fondatezza del ricorso; la sopravvenuta carenza di interesse opera invece sul piano dell’interesse a agire e conduce alla declaratoria di improcedibilità senza alcun accertamento sulla illegittimità degli atti. Il Tribunale non segue la parte là dove questa sembrava invocare una definizione più ampia, e mantiene la pronuncia entro il perimetro dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
Quanto alle spese, la loro compensazione è motivata con l’evoluzione della vicenda contenziosa: il giudice riconosce che l’esito processuale non riflette una soccombenza sostanziale, ma un diverso assetto degli interessi maturato nel corso del giudizio.
Nota della Redazione
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