Revisione prezzi e silenzio della stazione appaltante (TAR Sicilia n. 153 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La domanda con cui l’appaltatore chiede alla stazione appaltante la compensazione per caro materiale attiva un procedimento amministrativo che sfocia in un provvedimento autoritativo di carattere discrezionale. La posizione del contraente è di interesse legittimo quanto all’an della pretesa; solo dopo il riconoscimento del compenso la pretesa al quantum assume consistenza di diritto soggettivo. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, l’appaltatore deve impugnare il silenzio inadempimento nel termine decadenziale dell’art. 31, comma 2, cod. proc. amm., non potendo domandare al giudice l’accertamento diretto del diritto. Il giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., può pronunciare sulla fondatezza della pretesa solo in presenza di attività vincolata o in assenza di residui margini di discrezionalità e di adempimenti istruttori.

Il Fatto

La società ricorrente, subentrata nel contratto di appalto per il potenziamento dell’acquedotto esterno di un comune, chiedeva la condanna dell’ente al pagamento di € 44.683,97, oltre interessi, a titolo di compensazione per caro materiale e di rata di saldo dei corrispettivi contrattuali. Il giudizio era stato introdotto davanti al Tribunale ordinario, che con sentenza n. 661/2022 aveva declinato la giurisdizione; la parte riassumeva quindi la causa davanti al giudice amministrativo.

Il comune convenuto eccepiva il difetto di giurisdizione, la tardività dell’azione rispetto al silenzio dell’amministrazione e, nel merito, l’infondatezza della pretesa per carenza di prova sugli incrementi dei prezzi. All’udienza il Collegio rilevava d’ufficio possibili profili di inammissibilità della domanda relativa alla rata di saldo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale afferma anzitutto la propria giurisdizione esclusiva sulla domanda di adeguamento dei prezzi, richiamando l’art. 133, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., che devolve al giudice amministrativo le controversie relative alla clausola di revisione e al relativo procedimento applicativo. Il Collegio sottolinea che la disciplina ha ormai portata ampia: sono superati i dubbi sul riparto tra an e quantum, fermo restando il limite delle clausole che regolino convenzionalmente l’adeguamento, richiamando Cass. Sez. Un. n. 3935 del 2022 e Cons. Stato n. 621 del 2016.

La domanda relativa alla rata di saldo è invece dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione. Si tratta di pretesa inerente alla fase esecutiva del contratto, sulla quale la sentenza declinatoria del giudice ordinario non si era pronunciata, con la conseguenza che essa non può rientrare nell’ambito della translatio iudicii.

Nel merito, il ricorso è dichiarato inammissibile per mancato esperimento tempestivo dell’azione avverso il silenzio. A fronte dell’istanza di compensazione presentata nel 2009 e reiterata fino al 2017, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare il silenzio inadempimento entro il termine dell’art. 31, comma 2, cod. proc. amm., ormai decorso. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la richiesta di revisione prezzi avvia un procedimento che sfocia in un provvedimento autoritativo, impugnabile in termini di decadenza (Cons. Stato n. 5375 del 2015, Cons. Stato n. 465 del 2013, Cass. Sez. Un. n. 23067 del 2014), con posizione di interesse legittimo dell’appaltatore.

Il Tribunale esclude che la pretesa abbia consistenza di diritto soggettivo perfetto: l’amministrazione conserva un potere discrezionale di bilanciamento tra l’interesse dell’appaltatore e l’interesse pubblico al risparmio di spesa e alla regolare esecuzione del contratto. In assenza di provvedimento sull’istanza, la parte non può ottenere l’accertamento della fondatezza della domanda, non ricorrendo i presupposti dell’attività vincolata o dell’assenza di margini discrezionali, richiamando Cons. Stato n. 7388 del 2023.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per le distinte ragioni indicate, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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