Carta docente, ottemperanza e commissario ad acta per il Ministero inerte (TAR Campania n. 2356 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione ha valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, tenuta a far conseguire concretamente il bene della vita già riconosciuto. Passata in giudicato la sentenza e decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’inerzia dell’Amministrazione legittima il giudice amministrativo ad ordinare l’esecuzione del giudicato. In caso di ulteriore inottemperanza va nominato il commissario ad acta, con facoltà di delega, che si insedia su istanza della parte. È altresì dovuta la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta per ogni giorno di ritardo.
Il Fatto
Il ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 4688/2023 pubblicata l’11/07/2023, l’accertamento del diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, ai sensi dell’art. 1, commi 121-124, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2015/2016, 2017/2018 e 2018/2019. Il giudice civile aveva condannato il Ministero dell’Istruzione a emettere la carta nelle forme di legge.
La sentenza era stata notificata in forma esecutiva il 1° settembre 2023 e non era stata impugnata, divenendo definitiva. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, l’Amministrazione era rimasta inerte. Il docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina del commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria solo formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del giudicato civile: la sentenza del giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata. L’obbligo che ne deriva non si esaurisce nell’adempimento formale, ma consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.
Il TAR verifica i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza è passata in giudicato, è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione ed è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha dato prova di aver dato esecuzione al giudicato.
Su queste basi il Tribunale accoglie il ricorso e ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte, se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia nomina fin d’ora commissario ad acta il direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio; il commissario si insedia su istanza del ricorrente e assicura l’esecuzione nei successivi sessanta giorni.
Il Collegio accoglie anche la domanda di penalità di mora. In conformità all’orientamento dello stesso Tribunale, la misura è fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza e fino all’adempimento o, in caso di perdurante inerzia, fino all’effettivo insediamento del commissario. Il richiamo è a T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, n. 2524 del 2020 e a T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 1794 del 2019.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 700,00 oltre accessori, con restituzione del contributo unificato e distrazione a favore del difensore antistatario. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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