Sanzione disciplinare militare per condotte private lesive del prestigio (TAR Lombardia n. 1338 del 03.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il militare dell’Arma dei Carabinieri può essere sottoposto a sanzione disciplinare di corpo anche per condotte poste in essere nella vita privata e familiare, allorché esse siano idonee a ledere il decoro e il prestigio dell’Istituzione e la fiducia della collettività, in forza dell’art. 713 d.P.R. n. 90/2010 (“anche fuori servizio”) e dell’art. 732 d.P.R. n. 90/2010 (“in ogni circostanza”). Il procedimento disciplinare di corpo deve essere instaurato “senza ritardo” ai sensi dell’art. 1398, comma 1, d.lgs. n. 66/2010: tale locuzione impone una pronta attivazione dell’azione disciplinare, secondo ragionevolezza e proporzione, ma non l’avvio immediato, non essendo previsto alcun termine perentorio per la contestazione degli addebiti. La discrezionalità amministrativa nella scelta e nella misura della sanzione è sindacabile solo per travisamento dei fatti, manifesta illogicità, irragionevolezza o evidente sproporzione.
Il Fatto
Un carabiniere, in servizio presso una Compagnia della Lombardia e poi trasferito d’ufficio, era sottoposto a procedimento disciplinare di corpo per due episodi di conflittualità coniugale, che avevano richiesto l’intervento di personale dell’Arma presso l’alloggio di servizio su richiesta dei figli minori, e per aver lasciato i familiari, per oltre un mese, privi di energia elettrica nell’alloggio assegnato, con segnalazione all’autorità giudiziaria e ai servizi sociali.
Con provvedimento del 28 novembre 2018 gli veniva inflitta la sanzione del rimprovero. Il ricorso gerarchico veniva respinto con determinazione del 16 marzo 2019, notificata il 19 marzo. Il militare impugnava così davanti al TAR Lombardia la reiezione, deducendo il difetto di motivazione, la tardività dell’avvio del procedimento e l’estraneità delle condotte alla sfera lavorativa.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha respinto l’eccezione dell’Avvocatura erariale sulla competenza della sede staccata di Brescia, sollevata per la prima volta nella memoria depositata il 5 marzo 2024, quando era ormai decorso il termine perentorio dell’art. 47, comma 2, c.p.a.
Nel merito, il Tribunale ha escluso il dedotto ritardo nell’avvio del procedimento disciplinare. L’art. 1398, comma 1, d.lgs. n. 66/2010 richiede l’instaurazione “senza ritardo” dalla conoscenza dell’infrazione, ma tale espressione non equivale a “immediatamente”: secondo la giurisprudenza richiamata (TAR Campania, Napoli, n. 1301 del 2013; Cons. Stato, Sez. II, n. 2374 del 2023; TAR Lombardia n. 3052 del 2023), essa indica una regola di ragionevole prontezza, commisurata alla gravità della violazione e alla complessità degli accertamenti. L’unico termine normativamente imposto concerne la conclusione, non l’avvio, del procedimento. Nel caso concreto i fatti risalivano al periodo marzo-luglio 2018 e la contestazione al 3 novembre 2018: l’avvio è stato quindi ritenuto tempestivo.
Il Collegio ha poi escluso il vizio di motivazione, rilevando che la determinazione impugnata contiene una specifica e argomentata considerazione di tutte le difese, con indicazione dei fatti e delle norme violate (artt. 713, 717 e 732 d.P.R. n. 90/2010), senza violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990. Le condotte sono state agevolmente sussunte nelle norme comportamentali: il contegno non rispettoso delle regole della civile convivenza (art. 732), la violazione del dovere di astensione da comportamenti lesivi del prestigio (art. 713) e la mancata adesione interiore ai doveri militari (art. 717).
Quanto alla proporzionalità della sanzione, il Tribunale ha ribadito che la commisurazione è espressione di ampia discrezionalità, sindacabile solo per eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche (Cons. Stato, Sez. II, n. 3976 del 2023; TAR Lombardia n. 2504 del 2023). Il rimprovero, previsto dall’art. 1360 d.lgs. n. 66/2010, è apparso del tutto ragionevole a fronte di condotte reiterate e lesive delle condizioni di vita dei familiari.
Infine, il Collegio ha respinto la tesi dell’estraneità delle condotte alla sfera professionale: esse si sono verificate in spazi dell’Amministrazione (l’alloggio di servizio) e alla presenza di altri militari intervenuti su chiamata dei figli. L’Amministrazione può quindi sanzionare condotte private idonee a compromettere il decoro dell’Istituzione e la fiducia della collettività (TAR Lombardia n. 111 del 2013). Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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