Riduzione compensi forensi va applicata sui valori medi non sui minimi (Cons. Stato n. 6922 del 05.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La liquidazione dei compensi forensi nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali deve rispettare i valori delle tabelle allegate al d.m. n. 55/2014. La riduzione del cinquanta per cento prevista dall’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014 si applica ai valori medi e non ai valori minimi della tabella. Il giudice conserva comunque un margine di discrezionalità, desumibile dalla stessa norma, che impone di tener conto dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare. Ne consegue che la misura liquidata deve risultare adeguata al decoro professionale, anche in presenza di contenzioso seriale e di modico valore.

Il Fatto

Una docente non di ruolo di istituzioni scolastiche pubbliche ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza di condanna del Ministero dell’istruzione e del merito all’attribuzione della carta del docente e all’accredito della somma corrispondente. Davanti al TAR Piemonte la stessa ha quindi promosso giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato civile.

Il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso e ordinato l’esecuzione, liquidando le spese in favore del difensore antistatario in misura ridotta del cinquanta per cento, applicando la dimidiazione sui valori minimi della tabella e motivandola con la serialità della controversia e le difficoltà operative dell’amministrazione. L’appellante contesta la quantificazione, assumendo che la riduzione andasse calcolata sui valori medi e che il criterio seguito leda il decoro professionale.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato richiama anzitutto i propri precedenti specifici ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., costituiti dalle sentenze della Sezione Settima n. 4431 del 22.05.2025 e n. 3897 del 07.05.2025. In quelle decisioni, rese in giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto la medesima attribuzione della carta del docente, erano stati giudicati inadeguati gli onorari liquidati in primo grado.

Su questa base la Corte ritiene che l’onorario del primo grado possa essere quantificato nella somma ritenuta conforme al decoro professionale, indicata nel dispositivo. Il percorso argomentativo muove dai valori delle tabelle ministeriali, segnatamente la tabella n. 21 relativa ai giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali.

Il Collegio valorizza poi il margine di discrezionalità riconosciuto al giudice, desumibile dalla stessa formulazione dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014, che richiede di tener conto dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare. Su questo piano considera l’obiettiva semplicità del contenzioso e la sua serialità, già rilevata dalla sentenza di primo grado con statuizione non censurata, nonché il ridotto valore della somma da accreditare.

Quanto alle spese del grado d’appello, la Corte tiene conto del limitato ambito di cognizione devoluto e dell’esiguo valore dell’onorario contestato. L’appello è pertanto accolto nei termini esposti, con applicazione del criterio della soccombenza per entrambi i gradi e con distrazione ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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