Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e compensazione delle spese (TAR Lombardia n. 404 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avanti il giudice amministrativo è improcedibile quando la parte ricorrente dichiari, in corso di causa, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione per essere venuto meno l’effetto pregiudizievole degli atti impugnati. La declaratoria di improcedibilità trova fondamento nell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. e non richiede l’esame nel merito delle censure. La compensazione delle spese di lite è giustificata dalla natura in rito della pronuncia e dall’andamento complessivo del giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore delle prestazioni ambulatoriali, ha impugnato gli atti con cui l’ATS competente e la Regione Lombardia avevano subordinato il riconoscimento delle quote “obiettivo” di budget contrattuale, pari al 10% della componente ambulatoriale, al mantenimento di volumi di erogazione pari o superiori a quelli del 2019 e del 2022. Il ricorso investiva anche lo schema di contratto 2023 e, in via incidentale, le delibere regionali che avevano fissato tale condizione.
Nel corso del giudizio, all’esito di interlocuzioni fra le parti, sono stati introdotti correttivi che hanno attenuato gli effetti pregiudizievoli del mancato raggiungimento degli obiettivi. La società ha quindi depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la compensazione delle spese, dopo che la liquidazione del saldo definitivo delle prestazioni ambulatoriali per il 2023 non aveva prodotto pregiudizi apprezzabili. Le amministrazioni intimate hanno preso atto della dichiarazione, chiedendo il passaggio in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la ricorrente ha formalizzato in atti la rinuncia all’interesse alla decisione, essendo venuto meno l’effetto pregiudizievole delle previsioni contestate. Su tale premessa processuale si fonda la declaratoria di improcedibilità, che non implica alcuna valutazione nel merito delle censure articolate nel ricorso.
Il giudice amministrativo ha ancorato la decisione all’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina la declaratoria di improcedibilità del ricorso. Il presupposto applicativo è la sopravvenuta carenza di interesse, sopravvenienza che nella specie è stata accertata e documentata dalla stessa parte ricorrente.
La pronuncia richiama un indirizzo consolidato della giustizia amministrativa in tema di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, invocando Cons. Stato, III, 21 maggio 2021, n. 3981, Cons. Stato, V, 21 settembre 2020, n. 5486, Cons. Stato, 2 gennaio 2020, n. 38, Cons. Stato, VI, 25 febbraio 2019, n. 1278 e Cons. Stato, IV, 12 settembre 2016, n. 3848. Tali precedenti confermano che la sopravvenuta carenza di interesse preclude l’esame del merito e impone la declaratoria in rito.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione, valorizzando la natura in rito della decisione e l’andamento complessivo della controversia. La declaratoria di improcedibilità è stata così pronunciata con integrale compensazione dei costi del giudizio, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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