Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse senza cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia n. 405 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., definisce la controversia nel merito e presuppone una sopravvenuta attività amministrativa integralmente satisfattiva del diritto o dell’interesse legittimo azionato, in modo pieno e irretrattabile. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., consegue invece a una situazione nuova, di carattere non satisfattivo, che rende inutile l’annullamento dell’atto impugnato. Non è pertanto dichiarabile la cessazione della materia del contendere quando dagli atti non risulti che la pretesa risulti pienamente soddisfatta. Le spese sono compensate in ragione dell’andamento complessivo della causa e della concorde volontà delle parti.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto l’annullamento del provvedimento con cui il Comune aveva disposto il non accoglimento della richiesta di installazione di un’attrazione di spettacolo viaggiante nell’ambito della Festa Patronale, nonché della deliberazione di Giunta che aveva stabilito il non svolgimento del tradizionale parco divertimenti. Il ricorrente aveva domandato anche la condanna dell’ente al risarcimento dei danni.

Con decreto presidenziale era stata accolta inaudita altera parte la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati. In corso di causa il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare. Successivamente ha comunicato al Comune la propria non volontà di proseguire nell’esecuzione del decreto e ha istato per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Il Comune ha aderito all’istanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la distinzione tra i due istituti. La cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito e accerta la pretesa dedotta quando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato. La improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse segue invece a una situazione nuova, non satisfattiva ma tale da rendere comunque inutile l’annullamento.

Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, II, 23.09.2022, n. 8176 e Cons. Stato, V, 10.01.2023, n. 302, oltre a TAR Lombardia, Milano, V, 21.11.2023, n. 2747.

Nel caso concreto, dalla dichiarazione depositata dal ricorrente non emerge che la pretesa, così come formulata nel ricorso, risulti pienamente soddisfatta. Il Collegio ritiene pertanto non ravvisabili i presupposti per la cessazione della materia del contendere.

Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La domanda cautelare era già stata definita con compensazione. Le spese di lite sono compensate, in considerazione dell’andamento complessivo della causa e della concorde volontà espressa da entrambe le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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