Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e dichiarazione in udienza (TAR Lazio n. 192 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo il giudice, dinanzi alla dichiarazione della parte ricorrente del venir meno dell’interesse al ricorso, non può decidere nel merito e deve dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il principio dispositivo, applicabile anche al processo amministrativo, impone di prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse manifestata in udienza. La declaratoria di improcedibilità presuppone esclusivamente la manifestazione della parte e non richiede l’esame dei motivi. La decisione non implica alcun accertamento sulla fondatezza del ricorso. La compensazione delle spese di lite consegue alla definizione in rito.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano la determinazione con cui il Comune di Latina, in ottemperanza ai principi espressi dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 18/2021, aveva disposto la proroga delle loro concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre 2023. A sostegno della domanda deducevano la violazione di plurime disposizioni di legge e l’eccesso di potere, richiamando molteplici figure sintomatiche.
Si costituivano in giudizio il Comune, la Regione Lazio e l’Agenzia del Demanio, chiedendo il rigetto del ricorso. All’udienza pubblica del 6 marzo 2024 il difensore dei ricorrenti dichiarava di non avere più interesse alla definizione nel merito della controversia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la dichiarazione resa in udienza pubblica dal difensore preclude la decisione nel merito. La carenza di interesse sopravvenuta integra l’ipotesi prevista dall’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che impone la declaratoria di improcedibilità.
Il Tribunale richiama l’insegnamento pretorio secondo cui, dinanzi alla dichiarazione della parte ricorrente concernente il venir meno dell’interesse al ricorso, il giudice non può che dichiarare il gravame improcedibile (TAR Campania-Salerno, sez. II, n. 912 del 21.4.2023).
Di analogo tenore è il richiamo a Cons. Stato, sez. II, n. 2961 del 23/03/2023: in ossequio al principio dispositivo, applicabile anche al giudizio amministrativo, il giudice deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse e applicare l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che prevede l’improcedibilità quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
Il percorso argomentativo è quindi interamente assorbito dalla questione processuale: il Collegio non esamina i motivi di illegittimità dedotti, perché la carenza di interesse impedisce l’esame del merito. La decisione si chiude con la compensazione delle spese di lite e con l’ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.