Concorso dirigenti regionali: preselezione affidata a società esterna e pubblicazione dei quesiti (TAR Sardegna n. 194 del 08.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali la pubblica amministrazione può affidare a una società specializzata la predisposizione della banca dati dei quesiti della prova preselettiva e l’estrazione delle batterie da sottoporre ai candidati, senza che ciò integri violazione delle competenze della Commissione giudicatrice, purché questa sovrintenda allo svolgimento della prova. La mancata pubblicazione preventiva dei quesiti non lede la par condicio competitorum quando la lex specialis non la impone e tutti i concorrenti versino nella medesima condizione. L’annullamento in autotutela della delibera regionale che prescriveva la pubblicazione della banca dati non determina alcun vuoto normativo, trovando applicazione il principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa. La previsione di una soglia di sbarramento espressa in numero di candidati ammessi, anziché in un punteggio minimo, è coerente con l’esigenza di funzionalità e gestibilità del concorso.

Il Fatto

La ricorrente partecipava alla prova preselettiva del concorso pubblico per il reclutamento di quaranta dirigenti del “Sistema Regione”, indetto con determinazione n. 24 del 10 gennaio 2023. La selezione era articolata in prova preselettiva, due prove scritte, valutazione dei titoli e prova orale; l’art. 9 del bando ammetteva alle prove scritte i primi duecento classificati, pari a cinque volte i posti disponibili.

La ricorrente non si collocava tra gli ammessi. Impugnava quindi il bando, la nomina della Commissione e gli atti di affidamento del servizio alla società incaricata, deducendo incompetenza del Direttore Generale, conflitto di interessi, mancata pubblicazione della banca dati dei quesiti, illegittimo ruolo della società esterna e violazione della contestualità delle prove. Con motivi aggiunti estendeva l’impugnazione agli esiti della preselezione e alla convocazione delle prove scritte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutti i motivi. Sul primo, relativo alla sottoscrizione del bando, rileva che l’art. 24 della legge regionale n. 31/1998 consente al Direttore Generale di curare personalmente l’attuazione dei piani, potendone affidare “di norma” la gestione ai direttori dei servizi. Il bando costituisce esercizio di un potere attuativo dell’atto generale di programmazione assunzionale. Quanto alla nomina della Commissione, l’art. 55 della stessa legge la intestava testualmente alla direzione generale competente in materia di personale.

Sul conflitto di interessi, il Tribunale osserva che le allegazioni sono prive di supporto probatorio. La Direttrice Generale ha comunicato l’avviso di conclusione delle indagini il giorno successivo al ricevimento, ha informato l’amministrazione e, dopo l’autorizzazione del RPCT del 14 giugno 2023, si è astenuta da ogni atto concernente le procedure concorsuali, come conferma la sottoscrizione del successivo atto di nomina da parte di altro dirigente.

Centrali sono i rilievi sulla pubblicazione dei quesiti. Il Collegio riconosce che la delibera di Giunta n. 41/13 dell’8 luglio 2009 prescriveva la pubblicazione della banca dati almeno cinquanta giorni prima della prova, ma rileva che la delibera n. 24/10 del 13 luglio 2023 l’ha annullata in autotutela, sulla scia dell’annullamento giurisdizionale della delibera n. 37/16. Sul piano formale, quindi, la prova non violava alcuna disposizione. Nel merito, la par condicio non risulta lesa: tutti i concorrenti attesero invano la pubblicazione e affrontarono la prova senza preventivo studio della banca dati. La scelta tra pubblicazione e riservatezza dei quesiti rientra nella discrezionalità amministrativa, essendo entrambi i criteri legittimi.

Quanto al ruolo della società esterna, il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui le prove preselettive a risposta multipla implicano operazioni meramente ricognitive, prive di discrezionalità tecnica. La Commissione ha sovrinteso al sorteggio delle buste, assolvendo la funzione di garanzia. La soglia numerica del quintuplo dei posti è coerente con la funzionalità del concorso, come affermato dal Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 5147 del 6 luglio 2021. È invece inammissibile, per tardività, la censura sull’identità delle batterie tra le sessioni, mentre la non contestualità è giustificata dalle esigenze organizzative su quasi tremila candidati. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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