Il silenzio su un mero parere urbanistico non integra il silenzio-inadempimento (TAR Lombardia n. 267 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-inadempimento ex art. 117 cod. proc. amm. presuppone un’istanza diretta all’adozione di un atto tipizzato, idoneo a incidere sulla posizione giuridica differenziata del privato. Non integra tale fattispecie la richiesta di un mero parere interpretativo sulla normativa urbanistica o di riesame di una determinazione mai formalmente adottata. Ove l’amministrazione abbia comunque riscontrato l’istanza con atto espresso non impugnato, il ricorso è inammissibile per difetto originario d’interesse. La qualificazione dell’atto da parte del privato non vincola il giudice nella verifica del rito.

Il Fatto

La ricorrente acquista nel maggio 2023 un immobile in Baranzate e intende demolirlo e ricostruirlo con ampliamento, per trasferirvi la residenza. Il tecnico incaricato ottiene in accesso la concessione edilizia del 1953 e rileva che il fabbricato fu edificato difformemente dall’elaborato grafico allegato. Applicando l’art. 14.4 delle norme di attuazione del PGT, che impone una distanza pari all’altezza dell’edificio esistente, quantificata in trenta metri, conclude per l’inedificabilità del terreno.

Con comunicazione del maggio 2024 il difensore prospetta un’interpretazione diversa della medesima norma, invocando la distanza minima di dieci metri, e chiede all’ufficio di rivedere la pratica o di chiarire la distanza applicabile. Il Comune riscontra con nota del luglio 2024, negando la previsione di pareri preventivi e rilevando l’assenza di alcun procedimento edilizio avviato. La ricorrente impugna il preteso silenzio rigetto ex art. 25, comma 4, legge n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione in rito del Comune e dichiara il ricorso inammissibile. La qualificazione dell’istanza operata dalla difesa, quale seguito della precedente richiesta di accesso, non persuade: l’atto non è diretto ad acquisire documenti, notizie o informazioni in possesso dell’amministrazione. Con esso si prospetta una lettura diversa della norma di PGT e si chiede di rivedere la pratica o di chiarire la distanza tra gli edifici.

Non ricorre dunque la disciplina dell’accesso documentale ex art. 25, comma 2, legge n. 241/1990. Il ricorso non tende all’ostensione di atti, ma a una pronuncia sulla fondatezza della pretesa di demolire e ricostruire l’immobile. Su tale pretesa il Comune non si era mai espresso, mancando un’istanza volta al conseguimento dei titoli edilizi.

La domanda potrebbe in astratto ricondursi all’azione avverso il silenzio ex art. 117 cod. proc. amm., ma l’istanza da cui si assume formato il silenzio non attiva un procedimento in funzione dell’adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa pubblica. Ciò che si richiede non è un provvedimento incidente sulla posizione differenziata del ricorrente, bensì un mero parere sull’interpretazione della normativa, con contestuale richiesta di riesame di una determinazione negativa mai formalmente adottata.

Il Comune, inoltre, non è rimasto inerte. Con la nota del luglio 2024 ha richiamato l’art. 5 d.P.R. n. 380/2001, escludendo l’emanazione di pareri preventivi o interpretativi in materia edilizia al di fuori dei titoli abilitativi, e ha rilevato l’assenza di procedimenti avviati sull’immobile. L’atto espresso, adottato prima del ricorso e non impugnato, è espressione del dovere di conclusione del procedimento ex art. 2, comma 1, legge n. 241/1990. Ne deriva l’inammissibilità per difetto originario d’interesse, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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