Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e onere di conferma del ricorrente (TAR Sardegna n. 892 del 12.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente è soggetto a un onere di cooperazione che, desunto dall’art. 2 cod. proc. amm., si traduce nel dovere di confermare la persistenza dell’interesse alla decisione nel merito quando il giudice, ravvisati fondati elementi di sopravvenuta carenza e in particolare il carattere ultratriennale del ricorso non accompagnato da impulso di parte, fissi un’udienza dedicata a tale verifica. Il giudice dichiara il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse. Ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., il comportamento delle parti e gli atti univoci successivi alla proposizione del ricorso costituiscono argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse. La mancata comparizione e l’omessa dichiarazione di interesse, reiterate a fronte di più sollecitazioni ritualmente comunicate, integrano tale fattispecie e giustificano la declaratoria anche in assenza di espressa contestazione della controparte.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato le note di depennamento dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali delle supplenze per l’a.s. 2021/2022, adottate nei confronti dei candidati in possesso di specializzazione sul sostegno conseguita all’estero ma priva del riconoscimento ministeriale, deducendo plurime censure. Hanno chiesto tutela cautelare monocratica ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., respinta con decreto presidenziale.

Il rigetto è stato confermato dal Collegio in sede cautelare, all’esito della costituzione dell’Amministrazione. Non ha fatto seguito alcuna ulteriore attività processuale. In applicazione delle misure PNRR per la giustizia amministrativa, il ricorso ultratriennale è stato iscritto al ruolo aggiunto per la verifica della permanenza dell’interesse alla decisione nel merito.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha ricostruito il percorso di verifica dell’interesse attraverso due successivi avvisi di fissazione, con i quali è stato esplicitato che il difetto di interesse avrebbe condotto a una sentenza di improcedibilità, mentre la sua conferma avrebbe consentito la trattazione nel merito in un’udienza del semestre successivo. A entrambe le sollecitazioni, trasmesse al difensore a mezzo PEC e integrate da una comunicazione di cortesia, non è seguito alcun riscontro: nessun deposito, nessuna dichiarazione, nessuna comparizione.

Il Collegio individua il fondamento dell’onere di conferma nell’art. 2 cod. proc. amm., che impone a giudice e parti di cooperare per la ragionevole durata del processo. Da tale previsione generale deriva, in capo al ricorrente, il dovere di manifestare la persistenza del proprio interesse quando il giudice abbia fondati elementi per ritenerlo venuto meno e abbia fissato un’udienza dedicata esclusivamente a tale verifica.

Il quadro normativo di riferimento è completato da due disposizioni. L’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. impone al giudice di dichiarare anche d’ufficio l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. L’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. consente di desumere dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse, operando come norma di chiusura del sistema.

Il Tribunale richiama la sent. CGARS 7 aprile 2022, n. 435, che ha ritenuto legittimo il decreto monocratico dichiarativo dell’improcedibilità adottato all’esito di un procedimento atipico originato da una comunicazione di cortesia rimasta senza risposta, escludendo che un simile provvedimento possa qualificarsi come atto abnorme. Da tale decisione il Collegio mutua la struttura della fattispecie complessa: dubbio fondato sulla persistenza dell’interesse, fissazione di un’udienza dedicata, regolare comunicazione dell’avviso con l’avvertenza sulle conseguenze, mancata dichiarazione e omessa comparizione del difensore.

Nel caso concreto tutti gli elementi risultano integrati e il comportamento processuale della parte, che non ha riscontrato alcuna delle sollecitazioni ricevute, costituisce l’argomento di prova richiesto dall’art. 84, comma 4, cod. proc. amm.. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con conferma del medesimo esito in decisioni rese su fattispecie analoghe. Le spese sono compensate integralmente in ragione della definizione in rito e dell’assenza di deduzioni contrarie dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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