Fotovoltaico, il dossier fotografico non surroga la prova della fine lavori (Cons. Stato n. 7408 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La documentazione fotografica prescritta dall’art. 5, comma 4, del D.M. 19 febbraio 2007, richiamato dall’art. 1 septies del d.l. n. 105/2010 come convertito dalla legge n. 129/2010, ha valenza probatoria privilegiata ai fini della prova della conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2010 e non è surrogabile dal certificato di collaudo, dalle dichiarazioni della ditta installatrice o dalle fatture. L’accertamento del GSE non costituisce esercizio di autotutela, ma espressione di un potere di verifica, accertamento e controllo, di natura doverosa ed esito vincolato, riconducibile al paradigma della decadenza con funzione ripristinatoria. La spiegazione alternativa offerta dall’operatore, volta a giustificare le difformità tra la documentazione originaria e lo stato rilevato in sopralluogo, deve trovare fondamento in risultanze parimenti oggettive, non essendo sufficiente la mera allegazione. La novella dell’art. 56, comma 7, del d.l. n. 76/2020 non ha natura di interpretazione autentica e non si applica ai giudizi in corso, restando estranea al diritto sanzionatorio e rispettosa del principio del tempus regit actum.

Il Fatto

Una società titolare di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 98,70 kW, entrato in esercizio il 21 giugno 2011, otteneva nel 2011 la tariffa incentivante del Secondo conto energia pari a 0,422 €/kWh. All’esito di un sopralluogo il GSE constatava difformità tra le fotografie trasmesse a corredo dell’istanza e lo stato dei luoghi, rilevando che all’epoca il quadro elettrico non era presente e che l’impianto di terra era incompleto. Con provvedimento del 20 maggio 2019 il Gestore escludeva la spettanza dei benefici del D.M. 19 febbraio 2007 e riconosceva la tariffa del D.M. 5 maggio 2011, pari a 0,322 €/kWh.

La società impugnava dinanzi al TAR Lazio, che respingeva il ricorso principale e i primi motivi aggiunti, accogliendo solo il secondo ricorso per motivi aggiunti avverso il diniego di riesame. Proponeva appello la società; resisteva il GSE.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge anzitutto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il provvedimento successivo invocato dal Gestore non aveva riesaminato l’accertamento sulla carenza dei requisiti del Secondo conto energia, che restava presupposto del nuovo atto. La sopravvenuta inutilità della pronuncia presuppone infatti una situazione del tutto nuova, tale da rendere certa e definitiva la perdita dell’utilità del giudizio.

Nel merito, la Corte ricostruisce il microsistema normativo. Il rinvio dell’art. 1 septies cit. all’art. 5 del D.M. 19 febbraio 2007 determina il cumulo degli adempimenti e rende espressamente prescritta la trasmissione della documentazione fotografica dell’impianto ultimato in tutte le sue parti. A tale corredo il legislatore assegna valenza probatoria privilegiata, idonea a consentire un agevole riscontro visivo di quanto dichiarato dal soggetto responsabile. La trasmissione della documentazione è prevista dallo stesso legislatore ai fini dell’ammissione al beneficio e non può essere surrogata né dall’asseverazione del tecnico abilitato, che è aggiuntiva e non sostitutiva, né dalle prove documentali atipiche, quali dichiarazioni della ditta installatrice, fatture e bonifici.

La Corte precisa però che il dossier fotografico non esige una raffigurazione di dettaglio di ciascun componente e che non è corretto estendere la sua valenza probatoria a quanto in esso non figura. Ciò non implica una svalutazione del suo ruolo: impone di tributare attenzione alla specificità del caso concreto, raffrontando quanto documentato in origine con quanto rilevato in sopralluogo e con gli altri elementi disponibili.

Nel caso esaminato la fotografia del 2010 non riproduceva il quadro elettrico poi rinvenuto, collegato al collettore di terra. Da tale confronto si inferisce che l’impianto non era ancora ultimato nella configurazione definitiva. La spiegazione alternativa della società, fondata sullo spostamento delle apparecchiature dopo un furto, non riposa su alcun riscontro oggettivo: né il verbale di denuncia né la segnalazione al GSE menzionano quelle componenti. Il certificato di collaudo a freddo è privo di data certa, prodotto solo nel 2018 e non opponibile al Gestore ai sensi dell’art. 2704 cod. civ.

Poiché il provvedimento non scaturisce da mera congettura, risultano irrilevanti la questione di costituzionalità e quella di compatibilità comunitaria. Il potere di verifica e decadenza, lungi dal pregiudicare le finalità della direttiva, è funzionale al raggiungimento dell’obiettivo nazionale e alla certezza per gli investitori.

Quanto agli altri motivi, la Corte ribadisce l’orientamento che esclude la riconduzione dei provvedimenti del GSE al paradigma sanzionatorio o dell’autotutela, richiamando l’Adunanza plenaria n. 18 del 2020. La decadenza ha natura ripristinatoria di un assetto alterato dall’erronea asseverazione dei requisiti. La novella del 2020 non è norma di interpretazione autentica e non si applica alle violazioni accertate prima della sua entrata in vigore. Manifestamente infondata è la questione di costituzionalità, rispettosa del tempus regit actum. La richiesta di rinvio pregiudiziale è disattesa, avendo la giurisprudenza già escluso il contrasto con il legittimo affidamento. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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