Silenzio-inadempimento e difetto di legittimazione del concessionario decaduto (TAR Calabria n. 551 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento ex art. 117 c.p.a. presuppone la sussistenza di un obbligo di provvedere cui corrisponda una situazione soggettiva protetta, qualificata e differenziata. Quando l’istante è da tempo privo di alcun titolo concessorio, la diffida a indire le procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime non può fondare alcuna pretesa: difetta la posizione legittimante. L’obbligo di provvedere è configurabile anche rispetto ad atti generali di pianificazione e programmazione, ma sempre in presenza di una posizione differenziata. Il sopravvenire di un provvedimento espresso ostativo rende comunque non utile l’eventuale conclusione favorevole del procedimento.
Il Fatto
Un operatore del settore turistico-ricreativo, già titolare di una concessione demaniale marittima, diffidava il Comune a indire le procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento delle concessioni, in esecuzione di una deliberazione di Giunta che aveva dato mandato agli uffici in tal senso. Contestualmente chiedeva la conclusione del procedimento avviato con istanza di rilascio di una concessione demaniale marittima provvisoria per la stagione balneare 2025, dopo aver adempiuto alle richieste istruttorie dell’ufficio tecnico.
Per l’inerzia serbata su entrambe le diffide, l’operatore proponeva ricorso per l’accertamento del silenzio-inadempimento e per la condanna del Comune al risarcimento del danno da ritardo e da perdita di chance. Il Comune eccepiva l’insussistenza del silenzio, la carenza di legittimazione attiva e la sopravvenienza di un provvedimento espresso di contenuto incompatibile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dai presupposti dell’azione avverso il silenzio: giurisdizione, obbligo di provvedere e decorso del termine procedimentale. Richiamando il Consiglio di Stato, Sez. V, 18.2.2025, n. 1321, il Tribunale ribadisce che l’obbligo di provvedere, in ossequio al principio di legalità, esiste in presenza di norme attributive di poteri cui corrisponda una situazione soggettiva protetta, qualificata e differenziata, e che esso è configurabile anche rispetto ad atti generali di pianificazione e programmazione.
Su questa base il Collegio rileva, in via dirimente, che già prima della presentazione delle diffide era stata adottata e notificata all’odierno ricorrente un’ordinanza di chiusura immediata dello stabilimento balneare, perché privo di titolo concessorio valido ed efficace. Tale ordinanza non era stata sospesa: avverso di essa l’interessato aveva avviato un giudizio, definito sfavorevolmente sia in fase cautelare, con rigetto dell’istanza ex art. 56 c.p.a. e successiva rinuncia, sia in sede di merito.
Il Tribunale valorizza le statuizioni del giudizio presupposto: l’ordinanza si configura come atto vincolato e dovuto, in assenza di concessione provvisoria per la stagione 2025 o di un titolo espresso di proroga della precedente concessione. La deliberazione invocata dalla parte, atto di indirizzo politico-amministrativo interno, escludeva ogni proroga tacita e rimetteva a valutazione discrezionale il rilascio della concessione provvisoria: da essa non può quindi desumersi alcun affidamento tutelabile.
Ne consegue che, al momento delle diffide, il ricorrente era già da tempo privo di titolo concessorio e carente di posizione differenziata e qualificata che lo legittimasse a diffidare utilmente l’amministrazione. Il Collegio esclude rilievo all’eventuale avvio del procedimento sulla concessione provvisoria, lasciato in sospeso: la sopravvenuta ordinanza di chiusura costituisce comunque sopravvenienza ostativa alla sua conclusione favorevole. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.