Il riconoscimento del credito nel conto finale non equivale ad ammissione di mancato pagamento (Cass. civ. Sez. 1 n. 4895 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto di opere pubbliche, la riserva apposta dall’appaltatrice sul registro di contabilità per il mancato pagamento dei materiali giacenti in cantiere deve ritenersi soddisfatta quando il conto finale, sottoscritto senza contestazioni, dia atto dell’avvenuto riconoscimento e pagamento della relativa somma e contenga l’espressa dichiarazione di rinuncia alla riserva. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova che investe un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata non è deducibile come omesso esame di un fatto decisivo, ma solo come vizio di motivazione o error in procedendo. La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata, non quando abbia valutato le prove offerte dalle parti.

Il Fatto

Una società appaltatrice, subentrata nell’esecuzione di lavori di ristrutturazione di un padiglione ospedaliero, aveva ottenuto dal tribunale il riconoscimento di un credito per riserve, ridotto in grado di appello. La Corte d’appello di Milano, ritenendo nullo il contratto per mancato svolgimento della gara, aveva riconosciuto alla società solo l’indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., escludendo tuttavia il compenso di euro 200.000,00 per i materiali giacenti in cantiere, già riconosciuto e pagato secondo il conto finale. La società appaltatrice ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La S.C. ha esaminato i due motivi di ricorso. Con il primo, la ricorrente deduceva l’error in procedendo e l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale aveva confuso il riconoscimento del credito con l’effettivo pagamento della somma per i materiali in cantiere. Il secondo motivo riguardava la violazione dell’art. 2697 c.c. per l’erronea ripartizione dell’onere della prova in ordine all’avvenuto pagamento.

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, evidenziando come entrambi i giudici di merito abbiano concordato sull’avvenuto pagamento della somma. In particolare, la Corte d’appello ha basato la sua decisione sul contenuto del conto finale, nel quale la stessa società appaltatrice aveva dichiarato di rinunciare alla riserva in quanto riconosciuta, e sulla sentenza di primo grado che dava atto dell’avvenuto pagamento. Si tratta, quindi, di una doppia valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità con il vizio di motivazione.

La S.C. ha richiamato il principio per cui il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova il suo rimedio istituzionale nella revocazione per errore di fatto, mentre la lettura del fatto probatorio prospettata da una parte va fatta valere ai sensi dell’art. 360, n. 4 o n. 5, c.p.c. Nella specie, la questione era stata oggetto di piena contestazione tra le parti.

La Corte ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva riportato il contenuto del certificato di collaudo né il conto finale, mentre la controricorrente ne aveva trascritto la parte da cui emergeva inequivocabilmente il pagamento. Il calcolo dei lavori complessivi, comprensivo della somma per i materiali, e la successiva detrazione degli acconti dimostravano l’assenza di un credito residuo per tale voce.

Quanto al secondo motivo, la S.C. ha chiarito che la violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova alla parte sbagliata, non quando abbia ritenuto fornita la prova sulla base delle risultanze processuali. Nel caso di specie, la prova dell’avvenuto pagamento era stata desunta dall’ammissione della società e dalla documentazione in atti. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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