Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e rinuncia ai motivi (TAR Lombardia n. 1891 del 19.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il processo amministrativo è improntato al principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione. La parte ricorrente, fino a quando la causa non è trattenuta per la decisione, può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Tale dichiarazione produce la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, a norma dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione, e non può che prendere atto della dichiarazione. La rinuncia ai motivi proposta dalla parte insieme alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse non richiede l’accettazione della controparte e non muta il rito della decisione.
Il Fatto
Un’associazione di categoria delle strutture sanitarie private accreditate ha impugnato la deliberazione con cui la Regione Lombardia ha dettato le determinazioni per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2020. Il ricorso investiva, in particolare, la separazione dei fondi tra strutture pubbliche e private accreditate, la determinazione del fondo per le funzioni non tariffabili, la riallocazione delle risorse non utilizzate nel solo comparto di provenienza, la quantificazione del valore dei contratti sulla base del finanziato 2019 e l’obbligo di erogare prestazioni in regime libero professionale per il rispetto dei tempi di attesa.
La Regione si è costituita per resistere. In vista dell’udienza di merito la ricorrente ha dichiarato che, per sopravvenienze di fatto e di diritto successive alla proposizione del ricorso, era venuto meno l’interesse alla impugnazione con riguardo a tutti i motivi proposti, insistendo per la compensazione integrale delle spese. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla dichiarazione della parte e ne rileva il carattere inequivoco. Da essa deriva la improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse, espressamente ricondotta all’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
Il percorso argomentativo si fonda sulla natura disponibile dell’interesse a ricorrere. Il processo amministrativo è improntato al principio della piena disponibilità dell’interesse e della relativa azione: la parte può dichiarare di non avere più interesse alla decisione sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione.
Da tale dichiarazione discende una conseguenza rigorosa sul piano dei poteri del giudice. Il Collegio afferma di non avere il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione. L’esito non può che essere la declaratoria di improcedibilità. Il Tribunale richiama sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, n. 7816 del 2022, Cons. Stato, sez. III, n. 4031 del 2022 e Cons. Stato, sez. IV, n. 968 del 2022.
Quanto alle spese, il Collegio le compensa integralmente. La decisione valorizza due elementi: la limitata attività difensiva svolta dalla resistente in vista dell’udienza pubblica e la natura in rito della pronuncia. L’improcedibilità non è dunque accompagnata da alcuna statuizione di condanna accessoria, in coerenza con l’esito meramente processuale della controversia.
Nota della Redazione
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