Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Trentino-Alto Adige n. 201 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio: la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. A fronte di tale dichiarazione il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Egli può soltanto adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, dichiarando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in assenza di repliche o diverse richieste ex adverso. La definizione in rito del giudizio e il suo andamento giustificano la compensazione delle spese.

Il Fatto

L’Agenzia per i contratti pubblici, quale soggetto aggregatore, aveva indetto una procedura per l’affidamento di derrate alimentari mediante convenzione-quadro, aggiudicando un lotto alla ditta ricorrente. Nel corso dell’esecuzione contrattuale l’impresa aveva chiesto la revisione dei prezzi, dapprima ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. n. 50 del 2016, poi invocando l’adeguamento Istat e l’art. 1467 c.c. Le istanze venivano respinte con provvedimento dell’agenzia e con nota del Comune interessato.

La ricorrente impugnava quei dinieghi davanti al TAR, che con una prima sentenza accoglieva parzialmente il ricorso e annullava il diniego dell’agenzia, salvo rinnovo dell’istruttoria. L’agenzia appellava al Consiglio di Stato, che riformava la decisione e rigettava il ricorso di primo grado. Nelle more, l’agenzia aveva concluso la nuova istruttoria con il provvedimento del 5 dicembre 2024 e con la successiva nota del 20 gennaio 2025, negando anche l’accesso agli atti: atti impugnati con il ricorso in esame, unitamente alla domanda di accertamento del diritto alla revisione prezzi e all’ostensione documentale.

La Motivazione della Corte

Il Comune ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato che, in parziale riforma, aveva rigettato il ricorso di primo grado. La ricorrente, preso atto di quella pronuncia, ha a sua volta dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese.

Il Collegio prende atto della dichiarazione e ne trae le conseguenze processuali. Richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, il Tribunale afferma che, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito. Non può procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire: deve soltanto adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa.

Il fondamento è il principio dispositivo in senso ampio, che governa il processo amministrativo. Fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse, provocando la presa d’atto del giudice. Questi può esclusivamente dichiarare l’improcedibilità del ricorso. Il Collegio richiama sul punto plurimi precedenti del Consiglio di Stato, tra cui Sez. VI n. 4099 del 2025, Sez. VII n. 4033 del 2024 e Sez. VII n. 5159 del 2023.

Quanto alle spese, il Tribunale le compensa in ragione della definizione in rito del giudizio e del suo andamento. Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con spese compensate e ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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