Destituzione del poliziotto penitenziario e irrevocabilità della sentenza penale (TAR Lombardia n. 1880 del 18.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine complessivo di duecentosettanta giorni per la conclusione del procedimento di destituzione del dipendente decorre dalla conoscenza, da parte dell’amministrazione, della sentenza penale irrevocabile completa di motivazione e di annotazione di definitività, non dalla mera pubblicazione della stessa. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della commissione da parte dell’imputato, sicché l’amministrazione non può procedere a nuovi accertamenti sul fatto, ma conserva il potere di valutare autonomamente e discrezionalmente la rilevanza disciplinare dello stesso. Le scelte sanzionatorie in materia sfuggono al pieno sindacato di legittimità del giudice, salvo travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità o motivazione illogica.
Il Fatto
Un Assistente Capo Coordinatore della Polizia Penitenziaria è destinatario di un decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria che gli infligge la destituzione dal servizio. Il provvedimento si fonda su una sentenza penale di condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia, aggravato, divenuta irrevocabile.
Il ricorrente impugna il decreto, unitamente alla deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina, lamentando la tardività del procedimento e i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione, oltre alla violazione del principio di proporzionalità. Chiede l’annullamento e, in via gradata, la riforma della sanzione, con condanna al risarcimento.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo il Collegio richiama l’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 449/1992, che impone di promuovere o proseguire il procedimento entro centottanta giorni dalla notizia della condanna irrevocabile e di concluderlo nei successivi novanta. Da tale disciplina si ricava il termine complessivo di duecentosettanta giorni.
Il Tribunale aderisce all’orientamento secondo cui il termine decorre dalla conoscenza integrale e legalmente certa della sentenza, non essendo sufficiente la conoscenza del dispositivo o di estratti. Richiama in tal senso la Adunanza Plenaria n. 14 del 2022 e la giurisprudenza di Cons. Stato, sez. II, n. 2220 del 2023. Poiché l’amministrazione ha avuto notizia dell’irrevocabilità in data 02.12.2021, il provvedimento del 10.08.2022 è tempestivo.
Sul secondo motivo il Collegio muove dall’art. 653, comma 1-bis, cod. proc. pen., che attribuisce alla sentenza penale irrevocabile efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare. I fatti accertati in sede penale sono pertanto irremovibili e preclusa resta ogni indagine sulla loro veridicità. L’amministrazione ha però esercitato la propria valutazione autonoma, valorizzando la violazione del giuramento e del senso morale e dell’onore propri dell’appartenenza al Corpo.
Quanto alla proporzionalità, il Collegio esclude l’illegittimità della destituzione, avuto riguardo al disvalore del reato, alla sua natura permanente e al contrasto con il dovere di disciplina e onore di cui all’art. 54 Cost. e all’art. 10, comma 2, d.P.R. n. 82/1999. L’assenza di precedenti disciplinari in trent’anni di servizio non vale, da sola, a neutralizzare la gravità della condotta.
Il ricorso è quindi respinto, con compensazione integrale delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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