Cuffia “non gonfiabile” e interpretazione letterale della lex specialis (Cons. Stato n. 3015 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di gara le clausole della lex specialis vanno interpretate secondo il criterio letterale e sistematico, senza procedimento ermeneutico integrativo volto a ricavarne significati impliciti; solo in presenza di evidente ambiguità si preferisce il significato più favorevole al concorrente. La prescrizione che richiede una maschera sovraglottidea con cuffia non gonfiabile è rispettata dal dispositivo che non necessita di insufflazione esterna di aria per aderire alle vie aeree, anche se la cuffia si modella autonomamente. La mancata previsione di una clausola espulsiva per il difetto di certificazione CE impedisce l’esclusione, in applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e dell’autovincolo della stazione appaltante.
Il Fatto
La società appellante aveva partecipato alla procedura telematica indetta dalla ASL per la fornitura annuale di maschere di ventilazione sovraglottidea con cuffia non gonfiabile, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 108, comma 3, d.lgs. n. 36/2023. L’amministrazione aveva inizialmente aggiudicato alla controinteressata dopo l’esclusione dell’originaria aggiudicataria, la cui offerta era stata ritenuta non conforme.
La ricorrente aveva impugnato la determina di aggiudicazione e gli atti presupposti davanti al TAR Campania-Napoli, che aveva respinto il ricorso con sentenza n. 7786 del 2025. Proponeva quindi appello, deducendo un unico motivo articolato in tre profili: la non conformità del prodotto offerto, la ritenuta regolarità della certificazione CE e la difformità del fabbricante indicato in offerta. La controinteressata spiegava appello incidentale, lamentando la tardività del ricorso di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di irricevibilità riproposta dall’appellante incidentale, rilevando che la ricorrente era in grado di lamentare l’irregolarità dell’offerta già dalle istanze di annullamento in autotutela, essendo a conoscenza del depliant e della scheda tecnica. Ciò nonostante, la Sezione ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione, poiché la sentenza impugnata è immune dai vizi denunciati: l’accoglimento nel merito rende superfluo l’accertamento sulla tempestività.
Il nodo centrale riguarda la natura del prodotto offerto. La stazione appaltante aveva richiesto, al punto 3.0 del Capitolato tecnico, una maschera con cuffia non gonfiabile. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui le clausole della lex specialis non possono essere assoggettate a interpretazione integrativa, ma vanno lette secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale e dalla connessione delle parole, come affermato da Cons. Stato, sez. III, n. 2427 del 2026 e dalle pronunce ivi richiamate.
Applicando tale criterio, il Collegio condivide la lettura del primo giudice: la stazione appaltante intendeva richiedere una maschera che non debba essere gonfiata per funzionare, cioè che non richieda di insufflare aria dall’esterno mediante siringa o ventilatore. La maschera autogonfiabile offerta dall’aggiudicataria, che si modella autonomamente alle vie aeree e viene usata con respirazione spontanea del paziente, possiede dunque la caratteristica richiesta.
Sul secondo profilo, relativo alla certificazione CE, la Corte ribadisce che la clausola espulsiva per difetto dei requisiti minimi deve essere espressamente prevista dalla legge di gara. In applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, codificato dall’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, e nel rispetto dell’autovincolo della stazione appaltante, la mancata produzione della certificazione non giustifica l’espulsione. La verifica tecnica aveva comunque confermato, tramite la banca dati del Ministero della Salute, l’estensione della validità della certificazione fino al 31 dicembre 2028, in conformità al Regolamento (UE) 2017/745.
Quanto al terzo profilo, la difformità del fabbricante, la Sezione ritiene convincente la replica della controinteressata: la società indicata nella lettera di conferma ha acquisito il fabbricante originario, garantendo la continuità della sorveglianza e la validità del marchio CE per il prodotto offerto. L’appello principale va pertanto respinto; l’appello incidentale è dichiarato improcedibile per difetto di interesse, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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