Il ricorrente può rinunciare all’interesse fino alla decisione della causa (TAR Lombardia n. 3559 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il processo amministrativo è improntato al principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione. La parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione, e deve dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm. La declaratoria prescinde dall’esame nel merito dei motivi e non è condizionata all’accoglimento o al rigetto delle censure.

Il Fatto

Una struttura sanitaria privata accreditata impugnava davanti al TAR Lombardia la delibera regionale che, per l’esercizio 2019, aveva confermato la suddivisione dello stanziamento per le funzioni non coperte da tariffe predefinite in due fondi separati, uno per le strutture pubbliche e uno per le strutture private, applicando a queste ultime il limite di incremento del 5% rispetto al finanziamento del 2018 e un ulteriore abbattimento proporzionale al superamento del tetto del fondo.

La ricorrente chiedeva l’annullamento della delibera e degli atti presupposti, tra cui le precedenti deliberazioni che avevano introdotto e confermato la separazione dei fondi. Nel corso del giudizio, prima della scadenza dei termini ex art. 73 cod. proc. amm., la società depositava dichiarazione con cui affermava di non avere più interesse al ricorso, motivandola in ragione della giurisprudenza del Consiglio di Stato formatasi sul punto dopo il deposito del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato la dichiarazione come inequivoca e ne ha tratto la conseguenza processuale prevista dall’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.: il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La decisione non tocca il merito delle censure sulla legittimità della ripartizione dei fondi e del limite percentuale.

Il percorso argomentativo muove dal carattere dispositivo del giudizio amministrativo. Il processo è improntato al principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione. Da ciò deriva che la parte può dichiarare di non avere più interesse alla decisione sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, provocando la presa d’atto del giudice.

Il Tribunale ha escluso in capo a sé ogni potere di iniziativa. Il giudice non può procedere d’ufficio, non può sostituirsi al ricorrente e non può sindacare la valutazione compiuta dalla parte sull’interesse. A fronte della dichiarazione, l’unico esito coerente è la declaratoria di improcedibilità del gravame.

A sostegno dell’orientamento il Collegio richiama, ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 8 settembre 2022, n. 7816, Cons. Stato, sez. III, 23 maggio 2022, n. 4031 e Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2022, n. 968. La decisione si fonda sulla dichiarazione di parte del 3.10.2024, quindi su un atto successivo al deposito del ricorso e anteriore al trattenimento della causa.

Nessuna statuizione è stata resa sulle spese, in ragione della mancata costituzione delle controparti. La sentenza ordina che sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *