Dismissione di partecipazioni pubbliche e servizi di interesse generale (TAR Abruzzo n. 253 dell’11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui un ente pubblico dispone la dismissione di una partecipazione societaria ai sensi degli artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 175/2016 costituisce esercizio di un potere autoritativo di natura provvedimentale, devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo. La valutazione circa la sussistenza delle categorie di cui all’art. 4, comma 2, del T.U.S.P., ivi inclusa la produzione di un servizio di interesse generale, non è automatica ma di ordine eminentemente politico-strategico, riservata all’amministrazione nell’esercizio del potere rappresentativo e sindacabile solo in caso di travalicamento della competenza a danno di altre amministrazioni. La scelta di dismissione può essere legittimamente sorretta da una motivazione fondata sulla non sostenibilità economico-finanziaria del modello dell’autoproduzione mediante affidamento in house, rispetto all’alternativa dell’esternalizzazione del servizio.
Il Fatto
Ambiente s.p.a., società interamente partecipata da capitale pubblico, ha impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale di Roccamorice che, in sede di revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, ha disposto la dismissione della partecipazione comunale nel capitale sociale e nella governance della società. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 20 e 24 del T.U.S.P., sostenendo che i servizi resi dalla società — riconducibili alla categoria dei servizi di interesse generale di cui alla lett. a) dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016 — non avrebbero consentito la dismissione delle quote. Ha inoltre lamentato la contraddittorietà del comportamento dell’ente, che aveva in precedenza partecipato attivamente alla fusione per incorporazione costituente la nuova società, per poi dismetterne la partecipazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente affermato la sussistenza della propria giurisdizione, richiamando il consolidato indirizzo secondo cui le controversie aventi ad oggetto l’attività unilaterale e prodromica con cui un ente pubblico delibera di incidere sulle vicende societarie sono devolute al giudice amministrativo. Gli artt. 20, comma 1, e 24, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 attribuiscono espressamente natura provvedimentale ai piani di razionalizzazione e agli atti di ricognizione delle partecipazioni pubbliche, in quanto espressione di un potere autoritativo.
Nel merito, il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo del T.U.S.P., finalizzato a contrastare l’aumento ingiustificato del ricorso alle partecipazioni pubbliche e a imporre la dismissione delle partecipazioni in società che non rispettino i vincoli di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 175/2016. Tale disposizione stabilisce un vincolo di scopo, richiedendo che l’attività sociale sia strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico, e un vincolo di attività, limitando le partecipazioni consentite allo svolgimento delle attività tassativamente elencate, ivi inclusa la produzione di un servizio di interesse generale.
La sentenza ha evidenziato che la decisione di costituire una società o mantenere una partecipazione forma oggetto di una valutazione non automatica ma politico-strategica, rimessa all’amministrazione in rapporto ai bisogni della collettività di riferimento. Tale valutazione è sindacabile dal giudice amministrativo solo nei limiti del travalicamento della competenza a danno di altre amministrazioni pubbliche. Il Comune, quale ente autonomo a fini generali, è il soggetto cui spetta la ricognizione dei bisogni della collettività e la scelta delle modalità per la loro soddisfazione, anche mediante l’erogazione di un servizio.
Quanto alla fattispecie concreta, la deliberazione impugnata ha motivato la dismissione in ragione del fatto che la società non svolge attività strettamente necessarie alle finalità istituzionali dell’ente, anche sotto il profilo della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, considerata la possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio. Nonostante la riconducibilità del servizio alla categoria dei servizi di interesse generale, il Collegio ha ritenuto sufficiente la valutazione di non convenienza del modello dell’autoproduzione mediante affidamento in house, cui ragionevolmente segue l’apertura a modelli di outsourcing del servizio. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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