Condono edilizio in zona vincolata rileva la tipologia di abuso (TAR Sicilia n. 1621 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio nella Regione Siciliana, l’art. 24 della l.r. n. 15/2004 richiama integralmente l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, con la conseguenza che il limite di cui al comma 27, lett. d), opera anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta. Le opere riconducibili alla tipologia 1 dell’allegato al d.l. n. 269/2003 non sono suscettibili di sanatoria quando insistono su area sottoposta a vincolo paesaggistico, risultando neutrale la natura assoluta o relativa del vincolo. Il diniego comunale costituisce determinazione vincolata, rispetto alla quale la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di diniego sono superflui, non essendo ipotizzabile alcun utile apporto partecipativo dell’interessato.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano la nota con cui il Comune di Lipari aveva rigettato l’istanza di condono edilizio presentata nel 2004 ai sensi della l. n. 326/2003 per la sanatoria di un vano, un bagno, un corridoio e un terrazzino. Il diniego si fondava, per un verso, sul mancato riscontro alle richieste di integrazione documentale inviate alla dante causa nel 2005 e nel 2016 e, per altro verso, sulla riconducibilità dell’abuso alla tipologia 1 e sulla localizzazione in zona vincolata sotto il profilo paesaggistico.
I ricorrenti contestavano anzitutto di essere destinatari del provvedimento, non avendo richiesto alcuna voltura della pratica né accettato l’eredità. Deducevano poi l’avvenuta integrazione documentale, l’incompetenza del Comune a valutare la compatibilità paesaggistica, l’assenza di un vincolo ostativo al momento della realizzazione delle opere e l’omessa comunicazione del preavviso di diniego. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso. Quanto al primo motivo, una volta deceduto il soggetto che ha presentato l’istanza di sanatoria, il provvedimento di riscontro può essere legittimamente rivolto nei confronti dei chiamati all’eredità, a prescindere dalla voltura della pratica e dall’accettazione dell’eredità. I ricorrenti non hanno documentato il rifiuto dell’eredità né indicato altri eredi, sicché il patrimonio del de cuius non può rimanere adespota. Richiamando la giurisprudenza amministrativa sul carattere reale dell’abuso e sulla successione nell’interesse legittimo, il Tribunale conferma che sugli eredi ricadono le conseguenze negative dell’abuso commesso.
Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 24 della l.r. n. 15/2004 richiama l’art. 32 del d.l. n. 269/2003 nella sua integralità, compreso il limite del comma 27, lett. d). La Corte costituzionale n. 252/2022, dichiarando l’illegittimità dell’art. 1 della l.r. n. 19/2021, ha chiarito che le previsioni statali sui limiti massimi del condono costituiscono norme di grande riforma economico-sociale e che il carattere ostativo del vincolo opera anche in presenza di vincoli relativi. Il diverso orientamento del C.G.A.R.S. non è condivisibile.
Il Tribunale esclude poi che l’area fosse priva di vincolo all’epoca dell’intervento: l’intero territorio del Comune di Lipari risulta sottoposto a vincolo paesaggistico già in forza del decreto presidenziale regionale del 7 settembre 1966, più volte prorogato sino all’adozione del piano paesaggistico. Le opere, comportando la realizzazione di nuovi volumi e nuovi ambienti con incidenza sul carico urbanistico, rientrano nella tipologia 1 e non sono condonabili, restando neutrale la natura del vincolo.
Da ciò discende la natura vincolata del provvedimento impugnato, che rende superflua la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di diniego, non essendo configurabile un utile apporto partecipativo. Il Collegio richiama l’art. 21-octies della l. n. 241/1990 e i principi di economicità, speditezza ed efficienza, rilevando che neppure in giudizio sono emersi elementi che avrebbero potuto condurre a una diversa determinazione. Il ricorso è quindi rigettato, con nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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