Insussistenza della presunzione di irrisorietà per i crediti non bagatellari (Cass. civ. Sez. 2 n. 6791 del 21.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presunzione di insussistenza del pregiudizio per irrisorietà della pretesa, di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001, trova applicazione solo in presenza di una pretesa oggettivamente bagatellare, secondo i limiti di importo individuati dalla giurisprudenza di legittimità. La valutazione delle condizioni personali della parte rappresenta un criterio di controllo successivo dell’effettiva irrisorietà, senza che possa sussistere una diretta proporzionalità tra valore della domanda, in sé non bagatellare, e situazione economico-finanziaria del ricorrente. La consapevolezza dell’incapienza del fallimento e le difficoltà di concreta realizzazione del credito, valutate ex ante, non elidono automaticamente il pregiudizio da irragionevole durata della procedura concorsuale.
Il Fatto
La società ricorrente, creditrice ammessa al passivo di una procedura concorsuale per un importo modesto, aveva invocato l’equa riparazione ai sensi della l. n. 89/2001, lamentando l’irragionevole durata del fallimento, eccedente di oltre tre anni il termine ragionevole stimato per le procedure concorsuali. Il giudice designato aveva rigettato l’istanza rilevando l’esiguità del credito e la sostanziale indifferenza della durata per un imprenditore commerciale, potendo quest’ultimo portare in perdita il credito sin dalla dichiarazione di fallimento. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto, valorizzando l’incapienza del patrimonio fallimentare e la natura non rilevante della pretesa, stimata con riferimento alla soglia di euro 5.000 per le imprese di maggiori dimensioni.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel decidere i tre motivi congiunti, ha ricostruito il quadro normativo della presunzione di irrisorietà introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. d), l. n. 208/2015, richiamando il principio, già affermato nella sentenza n. 633 del 2014, per cui il meccanismo di cui alla l. n. 89/2001 deve garantire una tutela analoga a quella assicurata dall’istanza internazionale, in coerenza con il principio di interpretazione convenzionalmente conforme desumibile dall’art. 117 Cost.
La Corte ha quindi esaminato la nozione di pregiudizio significativo elaborata dalla giurisprudenza di Strasburgo, che richiama il principio de minimis non curat praetor, secondo cui la violazione deve raggiungere una soglia minima di gravità che giustifichi l’esame da parte di una giurisdizione internazionale, tenuto conto della percezione soggettiva del ricorrente e della posta in gioco oggettiva. La giurisprudenza europea richiamata ha dichiarato irricevibili ricorsi per pretese di valore estremamente esiguo, mentre ha escluso l’irrisorietà quando la situazione soggettiva del ricorrente indicava una rilevanza diversa della pretesa, come nel caso del pensionato rumeno per un furto di beni del valore di 350 euro.
Il riferimento alle condizioni personali della parte, osserva la Corte, assume una dimensione specifica per le persone giuridiche, non potendo le esigenze di patrimonializzazione degli enti imprenditoriali costituire automatica ragione di esclusione dall’indennizzo. Il legislatore del 2015 ha inteso solo accelerare la decisione dei ricorsi bagatellari, senza introdurre il criterio della proporzionalità tra valore della domanda e situazione economico-finanziaria del ricorrente. La locuzione “valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte” rappresenta un ulteriore criterio di controllo della irrisorietà già riscontrata oggettivamente, alla stregua dei limiti di importo individuati dalla giurisprudenza.
La decisione impugnata si è discostata da questi principi valorizzando negativamente l’entità del credito inferiore a euro 5.000, senza valutare la natura dell’impresa, e affermando in modo apodittico l’insufficienza del mero superamento dei termini di ragionevole durata. La Corte ribadisce, quindi, che la presunzione opera solo per pretese oggettivamente bagatellari e che la consapevolezza delle difficoltà di realizzazione del credito, da valutarsi ex ante, non può giustificare l’elisione del pregiudizio.
La Corte ha così accolto il ricorso, cassando il decreto impugnato e rinviando alla Corte d’appello in diversa composizione per la valutazione degli elementi obiettivo e soggettivo della pretesa.
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Nota della Redazione
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