Correzioni errori materiali per omessa distrazione delle spese (Cass. civ. Sez. 2 n. 20163 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore ai sensi dell’art. 93 c.p.c., il rimedio esperibile è il procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non gli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo tale istanza qualificarsi come domanda autonoma. Il ricorso per correzione di errore materiale di una pronuncia della Corte di cassazione, proposto per omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese, non deve essere notificato anche alla parte difesa dall’avvocato antistatario.
Il Fatto
Un difensore, quale procuratore antistatario di due società e in proprio, ha proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione, pubblicata il 12 febbraio 2024. Con quel provvedimento, la Corte, nel rigettare il ricorso del Ministero della Giustizia avverso il decreto della Corte d’appello, aveva condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, omettendo tuttavia di disporre la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa che ne aveva fatto istanza. Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva in questa sede.
La Motivazione della Corte
La Corte ha verificato in via preliminare che, dal controricorso del 2 novembre 2022, risultava ritualmente formulata l’istanza di distrazione delle spese ai sensi dell’art. 93 c.p.c. La questione centrale ha riguardato l’individuazione del rimedio esperibile avverso una pronuncia che abbia omesso di statuire su tale istanza.
La Suprema Corte ha affermato che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione proposta dal difensore, il rimedio esperibile è il procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non gli ordinari mezzi di impugnazione. Tale conclusione discende dalla natura dell’istanza di distrazione, che non può qualificarsi come domanda autonoma, in linea con il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 31033 del 2019.
Quanto alle modalità di instaurazione del procedimento, il Collegio ha dato continuità all’orientamento, richiamando Sez. L n. 15302/2023, secondo cui il ricorso per correzione di errore materiale di una pronuncia della Corte di cassazione, proposto per omessa pronuncia sull’istanza di distrazione, non deve essere notificato anche alla parte difesa dall’avvocato antistatario. Nel caso in esame, l’istante rappresentava entrambe le parti interessate alla pronuncia di distrazione omessa.
La Corte ha pertanto accolto il ricorso, disponendo l’integrazione del dispositivo dell’ordinanza precedente mediante l’aggiunta, dopo l’espressione «oltre accessori di legge e spese forfettarie», dell’enunciato: «con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta». Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, secondo quanto stabilito da Sez. U. n. 29432/2024 e Sez. 3 n. 16032/2025. La Corte ha infine mandato alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi degli artt. 288, comma 2, ultimo inciso, c.p.c. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.
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Nota della Redazione
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