Servizi analoghi e unico lotto: requisiti di capacità tecnica e discrezionalità della stazione appaltante (TAR Campania n. 1450 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di requisiti di capacità tecnica e professionale, la nozione di servizi analoghi non coincide con quella di servizi identici, ricomprendendo le prestazioni afferenti al medesimo settore imprenditoriale o professionale dell’appalto, purché grazie ad esse il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere il servizio messo a gara. L’attività di riscossione coattiva dell’entrata comunale, pur appartenendo al ciclo di gestione delle entrate, si distingue nettamente dalle fasi di liquidazione e accertamento, che la precedono e che richiedono un know how specifico sulla materia dei tributi locali. La valutazione di analogia va compiuta riguardo al complesso delle prestazioni oggetto del servizio da affidare, non già rispetto a una singola fase. La mancata suddivisione in lotti, ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 36/2023, è legittima se sorretta da adeguata motivazione, sindacabile solo sotto il profilo della logicità, ragionevolezza e proporzionalità.
Il Fatto
La Centrale Unica di Committenza del Comune di Cava de’ Tirreni aveva indetto una gara europea a procedura telematica aperta per l’affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione, anche coattiva, di tributi ed entrate patrimoniali comunali, per un valore stimato di euro 2.174.000,00, IVA esclusa. La società ricorrente, che aveva presentato istanza di partecipazione, era stata esclusa per non aver dimostrato il possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti dall’art. 6.3 del disciplinare, ossia l’esecuzione di almeno due servizi analoghi a quelli di liquidazione, accertamento e riscossione coattiva di tributi ed entrate comunali. Il successivo diniego di riammissione in autotutela, adottato il 30 aprile 2026, aveva confermato l’esclusione. La società insorgeva quindi avverso i provvedimenti e avverso la lex specialis in via subordinata, deducendo la violazione dei principi del favor partecipationis e della par condicio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui la nozione di servizi analoghi designa una categoria aperta di prestazioni accomunate da elementi caratterizzanti simili ed omogenei a quelli messi a gara, dialetticamente opposti ai servizi identici. Nel caso di specie, il raffronto è stato operato tra l’esperienza documentata dalla ricorrente, circoscritta alla gestione del ciclo delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, e l’oggetto della concessione, che includeva non solo la riscossione coattiva ma anche la liquidazione e l’accertamento dei tributi comunali. La Corte ha escluso l’analogia, ritenendo che la riscossione coattiva, attività volta all’esecuzione forzata dell’obbligazione non spontaneamente adempiuta, si ponga a valle dell’accertamento e richieda competenze distinte, logicamente e giuridicamente separate.
Quanto al soccorso istruttorio, la documentazione prodotta dalla ricorrente non era né omessa, né incompleta, né irregolare, sicché alcuna integrazione avrebbe potuto giovare alla dimostrazione del requisito. Il Tribunale ha poi respinto la censura concernente l’interpretazione della clausola del disciplinare, rilevando che la legittimità dell’esclusione non discendeva da una lettura volta ad ammettere i soli servizi identici, bensì dalla riscontrata assenza della necessaria analogia. In merito all’accorpamento in un unico lotto, la motivazione contenuta negli atti della procedura e nel progetto gestionale è stata ritenuta adeguata, tenuto conto dell’ampia discrezionalità della stazione appaltante nella definizione dei lotti e della natura unitaria del servizio di gestione delle entrate.
Il richiamo all’esigenza che la funzionalità del ciclo di gestione sia assicurata solo realizzando l’intervento nel suo complesso, unitamente alla necessità di garantire economie di scala e uniformità delle procedure, ha superato il vaglio di logicità e proporzionalità. Il riferimento all’integrazione della motivazione in sede giudiziale è stato ritenuto ammissibile, trattandosi di elementi desumibili dagli atti del procedimento. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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