Impugnazione della SCIA e dei titoli edilizi in sanatoria dal nuovo acquirente (TAR Toscana n. 142 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La SCIA non costituisce provvedimento tacito direttamente impugnabile: il terzo interessato può solo sollecitare le verifiche dell’amministrazione ed esperire l’azione avverso il silenzio ai sensi dell’art. 31 cod. proc. amm., secondo il disposto dell’art. 19, comma 6-ter, legge n. 241/1990. È invece impugnabile il provvedimento espresso adottato in sede di verifica della segnalazione, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. amm.. Il termine di impugnazione decorre dalla pubblicazione all’albo pretorio del titolo in sanatoria, che integra la presunzione di conoscenza ai sensi dell’art. 20, comma 6, d.P.R. n. 380/2001. Il soggetto che acquisti l’immobile dopo il consolidarsi del titolo edilizio non è rimesso in termini: la legittimazione derivante dalla vicinitas non consente di riaprire i termini di decadenza.

Il Fatto

La ricorrente acquistava nel 2020 un’unità immobiliare in un edificio residenziale di pregio di Firenze. Assumendo di subire pregiudizio dall’attività di somministrazione esercitata dalla società controinteressata nel medesimo fabbricato, presentava istanza di accesso agli atti edilizi e, ottenutane l’ostensione, impugnava la revoca del divieto di prosecuzione dei lavori e dell’ordine di ripristino, la SCIA presentata dalla società e la concessione edilizia in sanatoria presupposta.

Il Comune e la società controinteressata eccepivano in via preliminare l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso. La domanda cautelare era respinta in primo grado e l’appello cautelare rigettato dal Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione relativa alla concessione in sanatoria del 2014. La pubblicazione all’albo pretorio integra la presunzione di conoscenza del titolo, in applicazione dell’art. 20, comma 6, d.P.R. n. 380/2001, richiamando il principio affermato da TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 4285 del 2022. Il primo motivo è pertanto irricevibile per tardività.

Il Collegio sottolinea poi come la ricorrente abbia acquistato l’immobile solo nel 2020, a sei anni dal rilascio del titolo. Ammettere che ogni nuovo acquirente sia rimesso in termini per impugnare i titoli rilasciati al vicino contrasterebbe con l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici amministrativi.

Quanto ai motivi avverso la SCIA, il Collegio li dichiara inammissibili. L’art. 19, comma 6-ter, legge n. 241/1990 esclude che la segnalazione costituisca provvedimento tacito impugnabile. La legittimazione del privato non si fonda su un atto di assenso, ma deriva direttamente dalla legge secondo lo schema norma-fatto-effetto. Il terzo può solo sollecitare le verifiche e, in caso di inerzia, esperire l’azione di cui all’art. 31 cod. proc. amm..

Il provvedimento di revoca dei poteri inibitori è invece impugnabile, come si desume dall’art. 133, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. amm.. Tuttavia, nel caso di specie la sua impugnazione è tardiva: la revoca è intervenuta nel 2017, tre anni prima dell’acquisto, e la ricorrente non può rimettersi in termini rispetto a un provvedimento già consolidato prima del sorgere della sua legittimazione.

Il ricorso è quindi dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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