Riunione dei ricorsi seriali per ottemperanza e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 493 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di riunione di più ricorsi per ottemperanza non può essere accolta quando difettino i presupposti di connessione oggettiva e soggettiva. Non è sufficiente ragione di connessione oggettiva l’identità della materia e delle questioni dibattute in giudizi seriali, né ragione di connessione soggettiva l’identità parziale dello studio legale patrocinatore. La finalità di ridurre l’onere delle spese a carico dell’Amministrazione non può ritorcersi in danno dei singoli ricorrenti, decurtando il ristoro delle spese e vanificando l’esito vittorioso di liti aventi ad oggetto somme individualmente esigue. Accertati il giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, il ricorso per ottemperanza è fondato e va nominato commissario ad acta per l’esecuzione in caso di persistente inadempimento.

Il Fatto

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, n. 620 del 25 luglio 2023. Con quella decisione il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscere il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021 e a pagare le spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

La sentenza, notificata al Ministero in data 3 giugno 2024, non è stata appellata ed è passata in giudicato. L’Amministrazione è rimasta inerte, omettendo sia il rilascio della Carta sia l’accredito delle somme. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna all’esecuzione in trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e ha chiesto la riunione dei numerosi ricorsi seriali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’istanza di riunione proposta dalla difesa erariale ai sensi degli artt. 70 cod. proc. amm., 40 cod. proc. pen. e 151 disp. att. cod. proc. civ.. L’istanza non è accoglibile per difetto dei presupposti di connessione oggettiva e soggettiva: le sentenze azionate e le parti ricorrenti sono di volta in volta diverse.

Il Tribunale esclude che l’identità della materia e delle questioni dibattute nei giudizi seriali integri la connessione oggettiva. Parimenti esclusa è la connessione soggettiva fondata sull’identità parziale, a gruppi di ricorsi, dello studio legale patrocinatore. La finalità di contenere l’onere delle spese a carico dell’Amministrazione soccombente non può ritorcersi in danno dei singoli ricorrenti, riducendo il ristoro delle spese e vanificando l’esito vittorioso di liti aventi ad oggetto somme individualmente esigue.

Il Collegio segnala una diversa linea seguita dalla Sezione quando l’Amministrazione provveda in corso di causa all’esecuzione: in tali ipotesi ravvisa giusti motivi di compensazione, pure a fronte di un adempimento tardivo, in ragione delle oggettive difficoltà organizzative derivanti dalla serialità del contenzioso.

Nel merito il ricorso è fondato. La sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria, ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Sono pertanto soddisfatte le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. Non è contestato l’inadempimento del Ministero.

Il ricorso è accolto con condanna all’esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di persistente inadempimento, si nomina commissario ad acta il Direttore generale per il personale scolastico, o un delegato, che darà corso al pagamento o all’accredito sulla Carta del docente, anche ricorrendo al pagamento in conto sospeso. Trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non si liquida alcun compenso commissariale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, con distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 70 c.p.p.

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