Dolo di tentato omicidio desumibile dalla condotta e risarcimento ridotto non massimo (Cass. pen. Sez. I n. 22149 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel delitto di tentato omicidio, in mancanza di attendibile confessione, la sussistenza del dolo si desume dalle peculiarità intrinseche dell’azione criminosa, aventi valore sintomatico secondo le comuni regole di esperienza: comportamento antecedente e susseguente, natura del mezzo, parti del corpo attinte, reiterazione dei colpi. Assume rilievo determinante l’idoneità dell’azione, apprezzata in concreto. Non è necessario accertare l’intenzionalità dell’evento morte: è sufficiente l’indifferenza dell’agente verso l’evento di danno alla vita o all’incolumità della vittima, desunta dalle circostanze esistenti ex ante. Quanto all’art. 62, n. 6, cod. pen., l’integralità del risarcimento è presupposto della concessione dell’attenuante, ma il giudice conserva il potere discrezionale di ridurre la pena in misura inferiore alla massima estensione, con motivazione ancorata a criteri generali di individualizzazione del trattamento sanzionatorio.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trani emessa con rito abbreviato, confermava la condanna del ricorrente per tentato omicidio e per altri reati in materia di armi e stupefacenti, previo riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., rideterminando la pena in quattro anni e quattro mesi di reclusione.
Secondo l’accusa, nel corso di una discussione relativa al pagamento di una somma di denaro, il ricorrente aveva esploso da pochi centimetri alcuni colpi di pistola, attingendo un contendente a un fianco, con trauma renale e sospetta perforazione intestinale. Avverso la sentenza di appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’errata qualificazione giuridica del fatto — che a suo dire andava derubricato in lesioni aggravate — e l’illegittimità della riduzione per l’attenuante in misura inferiore alla massima estensione.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta entrambi i motivi. Sul primo, il Collegio muove dal principio consolidato secondo cui l’univocità dell’azione va ricavata dai dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, meglio esprimono il fine perseguito dall’agente. Richiamando Sez. I n. 30466 del 2011, la sentenza ribadisce che il dolo del tentato omicidio può desumersi dalle peculiarità intrinseche dell’azione, quali il comportamento antecedente e susseguente, la natura del mezzo, le parti del corpo attinte e la reiterazione dei colpi.
Quanto alle dichiarazioni dell’imputato, che assumeva di aver voluto solo spaventare i contendenti, la Corte le ritiene non decisive: non è manifestamente illogica la motivazione che ha tratto la direzione della volontà dal fatto che l’agente ha arrestato l’azione non dopo il primo colpo, ma solo dopo il secondo, quello che ha attinto la vittima. Tale dato costituisce indice della volontà di colpire, e non di semplice minaccia.
La Corte esamina poi la censura sulla traiettoria inclinata verso il basso, desunta dalla consulenza medico-legale di parte e dalla perizia balistica. L’argomento è infondato: la sentenza di appello ha evidenziato che l’inclinazione era di appena cinque gradi, il che dimostra che l’arma è stata tenuta quasi completamente dritta davanti all’agente. Parimenti inammissibile è la doglianza fondata sulla risposta del perito, secondo cui per uccidere con certezza si sarebbe dovuto puntare al volto: la risposta era indotta dal tipo di domanda, non conferente con il giudizio di responsabilità. Richiamando Sez. I n. 47339 del 2024 e Sez. I n. 9663 del 2014, la Corte ribadisce che non occorre l’intenzionalità dell’evento morte, bastando l’indifferenza verso l’esito letale o lesivo della condotta.
Neppure rileva che il proiettile non abbia attinto organi vitali: il dolo va valutato sulle circostanze esistenti ex ante (in tal senso Sez. I n. 20601 del 2023), sicché è irrilevante che il percorso del proiettile non abbia perforato in modo decisivo alcun organo vitale. Sul secondo motivo, il Collegio osserva che l’integralità del risarcimento è presupposto dell’attenuante, non ragione della sua massima estensione: il legislatore ha previsto una riduzione fino a un terzo, rimessa al potere discrezionale del giudice. La motivazione che ha ridotto la pena in misura inferiore alla massima, valorizzando il contesto illecito, la violazione della sorveglianza speciale e l’irreperibilità dopo l’evento, sfugge a censure di illogicità manifesta.
Nota della Redazione
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