Esenzione IMU alloggi sociali: l’IACP ha diritto alla prova sul requisito (Cass. civ. Sez. 5 n. 15838 del 23.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione IMU di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. n. 201/2011, come novellato dall’art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013, non si applica a tutti gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, ma solo a quelli che presentano le caratteristiche di alloggio sociale secondo i parametri del d.m. 22 aprile 2008. Tale esenzione si pone in alternativa alla detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del medesimo d.l. n. 201/2011, spettante per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP. Grava sul contribuente l’onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti dell’alloggio sociale. È nullo, ex art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000, l’avviso di accertamento privo di specifica motivazione sul diniego dell’esenzione, non rilevando la mera barratura del campo “Esenzioni” nella dichiarazione, ove proveniente da un ente pubblico abilitato per legge all’edilizia residenziale pubblica.
Il Fatto
La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui il Comune di Castellammare di Stabia, tramite il concessionario So.Ge.T. s.p.a., ha chiesto all’Istituto autonomo case popolari della provincia di Napoli in liquidazione il versamento di oltre cinquantamila euro a titolo di IMU per l’anno 2014. La questione riguardava l’applicabilità dell’esenzione per gli alloggi sociali o, in alternativa, della detrazione prevista per gli alloggi assegnati dagli IACP.
La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso dell’ente, escludendo l’equiparazione tra alloggi sociali e alloggi gestiti dallo IACP ma riconoscendo la detrazione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva poi accolto l’appello del concessionario, negando sia l’esenzione sia la detrazione. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione sia l’ente originario sia l’ACER, subentrata nei rapporti attivi e passivi, poi riuniti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo del primo ricorso, relativo alla nullità dell’avviso per difetto di motivazione. Ribadendo un recente arresto delle Sezioni semplici, ha affermato che l’avviso di accertamento che nega l’esenzione per gli alloggi sociali deve essere specificamente motivato: la mera barratura del campo “Esenzioni” nella dichiarazione, effettuata da un ente pubblico abilitato per legge all’esercizio esclusivo di funzioni di edilizia residenziale pubblica, è univocamente riferibile al regime degli alloggi sociali. Il Comune, nella qualità di gestore principale dell’edilizia residenziale pubblica e sociale, ha agevole accesso alle informazioni necessarie per il monitoraggio delle assegnazioni.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l’esenzione di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. n. 201/2011 non spetta a tutti gli alloggi degli IACP, ma solo a quelli aventi le caratteristiche di alloggio sociale definite dal d.m. 22 aprile 2008. Il giudice di merito aveva errato escludendo l’esenzione sulla base di una norma diversa da quella invocata, senza accertare se gli immobili possedessero i requisiti richiesti. La Corte ha precisato che grava sul contribuente l’onere di dimostrare la sussistenza di tali requisiti, senza che si determini alcuna inversione dell’onere probatorio.
L’esenzione per gli alloggi sociali, applicabile dal 1° gennaio 2014, si pone in alternativa alla detrazione di cui al comma 10 dell’art. 13 del d.l. n. 201/2011. I primi due motivi del ricorso proposto dall’ACER sono stati trattati e decisi sulle base delle medesime ragioni. Il primo motivo di entrambi i ricorsi, riguardante la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, è rimasto assorbito.
La Corte ha quindi disposto la riunione dei ricorsi, accolto i motivi indicati e cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per la verifica della sussistenza dei presupposti per l’esenzione alla luce dei principi enunciati.
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Nota della Redazione
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