Inammissibile l’impugnazione del diniego di sanatoria paesaggistica comunicato al tecnico domiciliatario (TAR Sicilia n. 1452 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui la Soprintendenza nega la compatibilità paesaggistica e ordina la riduzione in pristino, qualora sia soltanto comunicato al presunto domiciliatario dei destinatari, non incide sulla sfera giuridica di quest’ultimo. Il tecnico che assume di non essere domiciliatario degli effettivi interessati non è titolare di alcuna posizione sostanziale lesa e neppure di un obbligo di inoltro della decisione, che non può sorgere in forza di una comunicazione erroneamente indirizzata dall’Amministrazione. Il ricorso proposto avverso tale atto è pertanto inammissibile per difetto di legittimazione e interesse. Resta fermo che la mera indicazione dei recapiti del tecnico nell’istanza non vale a costituire un onere di comunicazione a suo carico.

Il Fatto

Il ricorrente, già geometra fino al 2018, impugna la nota con cui la Soprintendenza ha respinto l’istanza di sanatoria paesaggistica relativa a opere edilizie abusive e ha ordinato ai destinatari la rimessione in pristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni. L’atto gli è stato comunicato nella qualità di presunto domiciliatario degli interessati.

Il ricorrente deduce di essere estraneo ai destinatari dell’ordine, di non aver mai intrattenuto rapporti professionali con costoro, di non esercitare più l’attività e di non essere domiciliatario del tecnico indicato nel provvedimento. Lamenta inoltre l’illegittimità sostanziale del diniego e l’inutile sollecitazione all’autotutela. L’Amministrazione eccepisce l’inammissibilità per carenza di interesse e di legittimazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da una constatazione decisiva: il provvedimento è stato semplicemente comunicato al ricorrente nella sua qualità di presunto domiciliatario degli effettivi interessati. Sia il diniego di compatibilità paesaggistica sia l’ordine di riduzione in pristino non sono rivolti al ricorrente. Ne deriva il difetto di legittimazione e di interesse, come eccepito dall’Amministrazione resistente.

Il Tribunale affronta poi il profilo dell’eventuale obbligo di inoltro della decisione. Se il ricorrente, come assume, non è domiciliatario degli interessati, egli non ha né aveva l’obbligo di comunicare a costoro la determinazione assunta dalla Soprintendenza. Tale obbligo non può sorgere in forza di un provvedimento erroneamente comunicato dall’Amministrazione.

La ragione della comunicazione si rinviene nell’istanza ricevuta nel 2019, con cui gli interessati hanno chiesto che le comunicazioni fossero indirizzate al tecnico incaricato in rappresentanza dello studio tecnico associato. Agli atti risulta un foglio con i recapiti dello studio, comprensivo dell’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.

Il Collegio ne trae la conclusione che la posizione giuridica del ricorrente non è stata in alcun modo lesa dalla comunicazione dell’atto. Il ricorso è dichiarato inammissibile, mentre le spese di lite sono compensate in ragione del complessivo svolgimento della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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