Diniego di condono edilizio vincolato dal parere della Soprintendenza (TAR Sicilia n. 2577 del 10.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, il parere negativo della Soprintendenza ha efficacia co-decisoria e vincola il Comune, che è tenuto ad adottare il diniego senza poter contraddire la valutazione dell’autorità preposta alla tutela. Il carattere interamente vincolato del provvedimento di diniego esclude la necessità di una specifica valutazione dell’interesse pubblico, di una comparazione con gli interessi privati e di alcun affidamento tutelabile alla conservazione della situazione abusiva. Ne consegue la superfluità del preavviso di rigetto e della comunicazione di avvio del procedimento, salvo ipotesi residuali, nonché la sufficienza di una motivazione per relationem ex art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Lipari ha respinto la propria istanza di condono edilizio, formulata ai sensi della legge n. 326/2003. Il diniego comunale si fondava sul parere negativo della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali, motivato con il richiamo alla circolare assessoriale n. 02 del 30 dicembre 2022 e alla sopravvenuta imposizione del vincolo paesaggistico.
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento per omessa comunicazione del preavviso di rigetto, per la decadenza del vincolo a seguito dell’approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale e del Piano Territoriale Paesistico delle Isole Eolie, per l’applicazione del principio di legalità in materia di sanzioni e per l’erronea applicazione della disciplina transitoria sulle sanatorie. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato inammissibili le censure rivolte alla decisione della Soprintendenza, già impugnata con separato ricorso e respinta dal Tribunale con sentenza n. 450 del 6 febbraio 2024, non formalmente impugnata in questa sede. La relativa questione è dunque coperta dal giudicato formatosi sul provvedimento dell’autorità di tutela.
Nel merito, il Collegio ha osservato che, a fronte del diniego espresso dalla Soprintendenza, il Comune era tenuto ad adottare un provvedimento di diniego, non potendo l’amministrazione comunale contraddire la valutazione vincolante dell’autorità deputata alla tutela del vincolo. Tale determinazione assume nel procedimento di condono efficacia co-decisoria e non può essere vanificata da un soggetto privo di competenza sul punto.
Quanto alle censure specifiche, il TAR ha rilevato che il provvedimento da assumere risultava interamente vincolato. Quando vengono in rilievo atti vincolati non si richiede alcuna specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né comparazione con gli interessi privati, non essendo ammissibile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva (richiamati, fra le tante, Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 9/2017 e Consiglio di Stato, II, n. 3485/2020).
Il carattere vincolato dei provvedimenti sanzionatori e repressivi rende inoltre superflua la comunicazione di avvio del procedimento o il preavviso di rigetto: salvo ipotesi residuali, non è possibile alcun utile apporto partecipativo dell’interessato. Nel caso concreto il provvedimento comunale risulta adeguatamente motivato per relationem, ex art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990, mediante il richiamo al parere della Soprintendenza, a sua volta motivato con il rinvio alla circolare assessoriale.
Il Collegio ha infine ritenuto non conferenti i rilievi sull’alternativa tra demolizione e sanzione pecuniaria, poiché il Comune si è limitato a respingere l’istanza di condono senza comminare alcuna sanzione. Il ricorso è stato pertanto in parte dichiarato inammissibile e in parte rigettato, con dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite.
Nota della Redazione
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