Ricorso inammissibile se non impugnata la clausola del bando presupposta (TAR Toscana n. 311 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la mancata impugnazione di un atto presupposto autonomamente lesivo, divenuto inoppugnabile, preclude la contestazione della legittimità derivata dell’atto consequenziale che ne costituisce mera esecuzione. Il ricorso avverso l’atto applicativo è ammissibile solo se deduce vizi propri e autonomi di quest’ultimo, non se si limita a censurare la clausola del bando che ne costituisce il fondamento. La formula di stile con cui il gravame si estende agli atti presupposti e connessi non è sufficiente a ricomprendere nell’oggetto dell’impugnazione atti non nominati e non individuabili nel testo del ricorso. La declaratoria di inammissibilità consegue all’art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente gestiva uno spazio gioco trasformato, per l’anno educativo 2024/2025, in nido d’infanzia. Con decreti regionali n. 5364 del 12 marzo 2024 e n. 6782 del 28 marzo 2024 la Regione Toscana aveva approvato l’avviso pubblico “Misura Nidi Gratis” per il sostegno alle famiglie, erogato in forma indiretta tramite Comuni e Unioni di Comuni.
All’esito dell’istruttoria la Regione rilevò un incremento medio delle rette mensili pari al 135,48%, superiore alla soglia del 40% fissata dall’art. 5 del bando per le ipotesi di trasformazione da spazio gioco a nido d’infanzia. Dispose quindi l’esclusione dall’elenco per il successivo anno educativo. La società impugnò l’esclusione e l’alert di struttura non convenzionata, deducendo che il calcolo avrebbe dovuto parametrarsi alla tariffa oraria e non alla retta mensile. La Regione eccepì l’inammissibilità per genericità e per mancata impugnazione del bando.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta la questione come assorbente rispetto al merito. La censura della ricorrente non investe un vizio proprio del provvedimento di esclusione, ma la legittimità della disposizione dell’avviso che impone il riferimento alla retta mensile. Il provvedimento applicativo è, pertanto, atto consequenziale rispetto alla clausola del bando, pubblicata sui BURT n. 12 del 20 marzo 2024 e n. 15 del 10 aprile 2024 e mai gravata.
Il Collegio verifica il dato testuale. L’art. 5 del bando richiama espressamente la verifica dell’eventuale incremento delle tariffe mensili deciso dai titolari dei servizi privati accreditati per l’anno educativo 2024/2025 rispetto al precedente; anche l’art. 11 del bando conferma il riferimento alle tariffe mensili. La ricorrente aveva segnalato alla Regione, con note dell’11, 12 e 17 aprile 2024, l’opportunità di parametrare il calcolo alla tariffa oraria, ma non aveva poi impugnato la clausola.
Richiamando un orientamento giurisprudenziale costante — T.A.R. Piemonte Torino, Sez. III, n. 1195 del 21 novembre 2024 e T.A.R. Campania Napoli, Sez. IX, n. 5636 del 25 ottobre 2024 — il Tribunale ribadisce che in caso di omessa impugnazione del provvedimento presupposto e autonomamente lesivo, divenuto inoppugnabile, è inammissibile l’impugnazione dell’atto consequenziale per vizi riconducibili all’atto presupposto. La formula di stile che estende il gravame agli atti connessi e presupposti non sana l’omissione, non consentendo l’individuazione degli atti non nominati.
Il Tribunale dichiara quindi il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm. e dispone la compensazione delle spese di giudizio in ragione della natura della decisione.
Nota della Redazione
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