Viabilità su strade provinciali: incompetenza del Sindaco e natura gestoria (TAR Toscana n. 312 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La regolazione della circolazione stradale è rimessa all’ente proprietario della strada, che vi provvede con ordinanze motivate adottate dagli organi competenti ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 285/1992. Sulle strade provinciali la competenza spetta al Presidente della Provincia, e il Comune non può disciplinare quei tratti neppure quando attraversino il centro abitato, senza il parere dell’ente proprietario. I provvedimenti con cui si disciplina la viabilità comunale hanno natura gestoria ed esecutiva e appartengono alla dirigenza, non al Sindaco, salvo che ricorrano i presupposti di necessità e urgenza delle ordinanze contingibili. Il Comune che rivendichi la propria competenza deve dare conto della sussistenza di tali presupposti; in loro assenza l’atto sindacale è illegittimo per incompetenza.

Il Fatto

Alcuni proprietari di immobili situati lungo le principali arterie del Comune di Poggio a Caiano impugnavano l’ordinanza con cui il Sindaco, richiamate le precedenti ordinanze del 2022, aveva modificato la viabilità su una serie di strade, revocando il regime a senso unico e istituendo il doppio senso di circolazione. I ricorrenti lamentavano, tra l’altro, l’incompetenza dell’organo, il difetto dei presupposti per un’ordinanza contingibile e urgente, il travisamento dei fatti e il difetto di motivazione e di istruttoria.

Il Comune eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che l’annullamento non avrebbe consentito il ripristino dei sensi unici e che i ricorrenti non avevano dimostrato l’effettivo interesse al ritorno alla situazione preesistente.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge anzitutto le eccezioni preliminari. L’ordinanza impugnata ha espressamente revocato il regime viabilistico dettato dalle ordinanze del 2022: la revoca presuppone la validità e l’efficacia del regime preesistente, cosicché l’annullamento dell’atto ne determina il ripristino. Le difese comunali sono quindi contraddette dal contenuto stesso del provvedimento.

Quanto al secondo profilo, la legittimazione e l’interesse ad agire dei ricorrenti si fondano sulla loro qualità di proprietari di immobili situati in prossimità delle strade interessate, circostanza di per sé sufficiente; il riferimento alla situazione ambientale e alla sicurezza della viabilità costituisce solo argomento a sostegno dell’interesse, non onere probatorio del miglioramento dei dati dell’aria.

Nel merito il Collegio ritiene fondate le prime tre censure. L’art. 5, comma III, del d.lgs. n. 285/1992 stabilisce che i provvedimenti di regolazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari secondo gli artt. 6 e 7; l’art. 6, comma V, lett. c) attribuisce al Presidente della Provincia le ordinanze per le strade provinciali. L’art. 2, comma VII conferma la competenza provinciale sui tratti di strada statale, regionale o provinciale che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti. È incontestato che la S.R. n. 66 “Via Pistoiese” e la S.P. n. 8 “Via Pratese” siano strade provinciali gestite dalla Provincia di Prato: illegittima è dunque la disciplina dei tratti relativi, compresi i ponti ivi situati.

Anche ammettendo una competenza comunale sui tratti interni al centro abitato, l’art. 7 del Codice della strada presuppone l’acquisizione del parere dell’ente proprietario, nella specie mancante. Sussiste inoltre un autonomo profilo di incompetenza rispetto all’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000: i provvedimenti di regolazione della mobilità hanno natura gestionale e spettano ai dirigenti. Il Collegio richiama la propria giurisprudenza (TAR Toscana, Sez. I, n. 215 dell’8.2.2021) e quella del Consiglio di Stato (Cons. Stato n. 3460 del 2017, n. 5191 del 2015, Sez. V n. 3932 del 18.4.2023), che ammette la competenza sindacale solo in presenza dei presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti.

Il Comune ha infine chiarito che l’ordinanza non integra un atto contingibile e urgente, il che conferma il difetto di competenza del Sindaco. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati nei termini di motivazione e condanna dell’Amministrazione alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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