Inammissibile il ricorso che reitera pedissequamente i motivi di appello (Cass. pen. Sez. VII n. 35517 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito. Tali motivi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento impugnato. La funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata al provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Il sindacato di legittimità va sollecitato sul prodotto dell’ingegno e non sul materiale probatorio, non potendo la Corte procedere alla rivalutazione delle risultanze di merito.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Forlì, che aveva condannato l’imputato per i delitti continuati di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e stalking, alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione.
Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi: vizio di motivazione per motivazione per relationem alla sentenza di primo grado senza confronto critico con i motivi di appello; vizio di motivazione sul giudizio di attendibilità della persona offesa; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto di violenza sessuale, ritenuto sussistente in assenza di riscontri; violazione di legge e vizio di motivazione sul delitto di stalking.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che le doglianze proposte costituiscono pedissequa reiterazione di analoghe censure già dedotte con i motivi di appello e puntualmente disattese dai giudici del merito. I motivi, pertanto, devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti.
I giudici di legittimità hanno richiamato il consolidato orientamento secondo cui la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, critica che si realizza mediante la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d’appello, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto.
Nel caso esaminato, il ricorrente si limitava a riproporre le censure sollecitando la Corte a una rivalutazione del quadro probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità. Il sindacato va sollecitato sul prodotto dell’ingegno e non sul puro materiale probatorio: una volta indicati gli elementi probatori, la Corte deve chiarire su quale base sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttiva e per quale ragione ne siano state scartate altre, senza poter procedere alla rivalutazione delle stesse.
La Corte ha poi osservato che le sentenze di merito costituiscono un’ipotesi di doppia conforme e vanno analizzate congiuntamente ai fini della valutazione di ammissibilità dell’impugnazione. In esse i giudici hanno concordemente inferito la responsabilità da una messe indiziaria ritenuta, non illogicamente, di assoluta consistenza e convergenza. Contrariamente a quanto dedotto, la sentenza non si limita a richiamare per relationem la pronuncia di primo grado, ma disattende le censure difensive, evidenziando che l’assenza di documentazione medica non assume rilievo, posto che la querela è stata sporta mesi dopo i fatti, e chiarendo le ragioni delle discrepanze testimoniali e la sussistenza del delitto di atti persecutori.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e il versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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