Inammissibile il ricorso che chiede la revisione delle valutazioni di merito (Cass. civ. Sez. II n. 13485 del 15.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. deve indicare le norme di legge asseritamente violate, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, non potendosi demandare alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa. In presenza di doppia conforme, ai sensi dell’art. 360, comma 4, cod. proc. civ., è inammissibile la censura di omesso esame di fatti decisivi. Il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione o di omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito è inammissibile.
Il Fatto
I proprietari di un immobile convenivano in giudizio i vicini, chiedendo l’accertamento della violazione delle distanze e la condanna all’arretramento del manufatto, oltre al risarcimento dei danni. Il Tribunale accoglieva la domanda e dichiarava inammissibili le domande riconvenzionali dei convenuti.
La Corte d’appello rigettava il gravame dei convenuti, escludendo che un consenso dei vicini avesse assistito l’ampliamento dell’originaria costruzione e rilevando che l’aumento di volumetria rispondeva all’esclusivo interesse degli appellanti. Propongono quindi ricorso per cassazione i soccombenti, articolato in quattro motivi, cui resistono i controricorrenti.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i quattro motivi e li dichiara, nel complesso e singolarmente, inammissibili. Quanto alle censure svolte ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., i ricorrenti non si confrontano con la motivazione offerta dal giudice di appello. L’onere di specificità sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. impone di indicare le norme violate, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, che va espressamente richiamata, per dimostrare il contrasto con il precetto normativo: non si può demandare alla Corte un’indagine esplorativa che trascende le sue funzioni (Sez. U. n. 23745 del 2020; Sez. V n. 18998 del 2021).
Rispetto alle dedotte violazioni dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., la Corte rileva che ricorre l’ipotesi di doppia conforme, ai sensi dell’art. 360, comma 4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità della censura. La declaratoria è imposta non solo quando la decisione di secondo grado corrisponde integralmente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni si fondano sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali, senza che rilevi l’aggiunta di argomenti ulteriori da parte del giudice di appello (Sez. II n. 7724 del 2022; Sez. VI-3 n. 15777 del 2022).
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Il ricorrente deve indicare il fatto storico omesso, il dato da cui risulta esistente, il “come” e il “quando” della discussione e la sua decisività; l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio, qualora il fatto rilevante sia stato comunque preso in considerazione (Sez. U. n. 8053 del 2014; Sez. II n. 27415 del 2018).
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al “minimo costituzionale”: è denunciabile solo l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ossia la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa e incomprensibile, restando esclusa la rilevanza del mero difetto di sufficienza (Sez. I n. 7090 del 2022). Nel caso di specie la motivazione della Corte territoriale appare plausibile e immune da vizi logici. Le doglianze si risolvono in una critica alla ricostruzione dei fatti, non sindacabile in cassazione, e in un’istanza di revisione del convincimento del giudice di merito, estranea alla natura del giudizio di legittimità (Sez. U. n. 24148 del 2013; Sez. U. n. 34476 del 2019). Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti alle spese e l’avviso sul contributo unificato.
Nota della Redazione
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